La Corte di Cassazione prosegue la propria
preziosa opera di chiarimento in merito alla vigilanza spettante al committente o al responsabile dei lavori sull’adempimento degli obblighi
previsti a carico dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, e, piu ` in
generale, sulla sicurezza dei lavori affidati a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi (in
argomento, da ultimo, Cass. 16 maggio 2013,
Catale e altri, e Cass. 24 aprile 2013, Borrelli
e altri, inIsl, 2013, 8-9, 456).
Nella sentenza qui segnalata, la sez. IV insegna
che «il committente ed il responsabile dei lavori devono verificare l’adempimento da parte
dei coordinatori degli obblighi di assicurare e
di verificare il rispetto, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e
di coordinamento, nonche´ la corretta applicazione delle procedure di lavoro», e che «al
committente ed al responsabile dei lavori non
e` attribuito dalla legge il compito di verifiche
meramente formali, ma una posizione di garanzia particolarmente ampia, comprendente l’esecuzione di controlli sostanziali ed incisivi
su tutto quel che concerne i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della
tutela della salute del lavoratore, accertando,
inoltre, che i coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in detta materia».
Prende atto che, nel caso di specie, «a tali principi si e` uniformata la corte territoriale che, nel
ribadire la responsabilita ` dei due committenti
imputati, ha rilevato che la designazione del di rettore dei lavori e coordinatore per l’esecuzione degli stessi non li esonerava dalle proprie
responsabilita `». Precisa che, «non avendo gli
imputati nominato un responsabile dei lavori,
ad essi spettava di verificare l’esatto adempimento, da parte del coordinatore per l’esecuzione, dei compiti attribuiti a costui (tra gli altri,
la verifica dell’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle
disposizioni contenute nel piano di sicurezza e
di coordinamento e la corretta applicazione
delle relative procedure)», e che «ai committenti, in assenza di un responsabile dei lavori,
competeva di verificare che il coordinatore
per l’esecuzione dei lavori eseguisse i controlli
e le verifiche previste dalla legge». Rileva che
«gli imputati hanno dedotto l’incolpevole ignoranza circa l’esistenza di una situazione che imponeva loro di attivarsi per eseguire i necessari
controlli e l’inesistenza di un obbligo continuo
e capillare di controllo sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori». Ma replica che «in
ogni caso, i committenti erano nelle condizioni
di sapere come si svolgevano i lavori e di intervenire, anche perche´ avevano avuto occasione
di recarsi sul cantiere e di verificare direttamente l’andamento dello scavo e le modalita `di esecuzione dello stesso», e che «il riferimento alla
cognizione diretta del committente ha, quindi,
solo lo scopo di integrare ulteriormente - e comunque legittimamente - le precedenti considerazioni e di dimostrare come, al di la`del controllo e degli interventi del coordinatore rispetto alle prescrizioni del piano operativo di sicurezza e coordinamento, uno dei committenti
aveva avuto modo di notare lo scavo e l’assenza di pareti e di protezioni; di rendersi conto,
quindi, di una situazione di pericolo e di palese
violazione delle norme di sicurezza, direttamente constatati, che avrebbe dovuto indurlo
ad intervenire immediatamente». Sottolinea
che «per nulla indeterminato e` l’obbligo di
controllo che la legge impone al committente,
e palesemente infondato e` il riferimento alla
responsabilita `oggettiva, posto che la responsabilita`degli imputati e` stata affermata, non per la
loro oggettiva posizione di committenti, bensı `
per il mancato rispetto, da parte degli stessi, degli obblighi loro imposti da specifiche disposizioni di legge». «Quanto al tema della consapevolezza delle modalita` di esecuzione dello scavo», aggiunge, «da un lato, che la responsabilita`
degli imputati e` stata dai giudici del merito anzitutto individuata nell’omessa verifica dell’esatto adempimento, da parte del coordinatore
per l’esecuzione dei lavori, dei compiti che a
costui assegna la legge»; e, «dall’altro, che legittimamente gli stessi giudici hanno richiamato
unadiretta responsabilita`dei committenti
per essere, in realta`, venuti personalmente a
conoscenza delle condizioni di pericolo nelle
quali si svolgevano i lavori di scavo». In proposito, segnala che, «a tale conclusione, gli stessi
giudici sono pervenuti ricordando che uno
dei committenti ha sostenuto di avere avuto
la possibilita ` di accedere al cantiere nei tempi
di pausa dei lavori e al termine di ogni giornata
lavorativa e che cio ` aveva fatto anche mentre
erano in esecuzione i lavori di scavo, e, in particolare, ha sostenuto di essersi recato in cantiere il martedı`(l’incidente e ` avvenuto giovedı`)
e di avere notato che la prima parte dello scavo, quella che aveva interessato la pubblica via,
era stata completata», sicche´ «aveva avuto anche modo di visionare la parte interna al cantiere e di notare il profondo scavo, con terreno
rimosso e collocato sul ciglio del fosso, nonche ´
l’assenza di un’armatura di sostegno e di protezioni; e quindi anche di rendersi conto dell’assenza di misure di sicurezza e delle condizioni
di evidente pericolo in cui si svolgevano i lavori,
da chiunque percepibili». Considera poco rilevante il fatto che «i committenti non si trovavano sul cantiere al momento dell’incidente, essendo la loro responsabilita ` legata alla mancata
verifica dell’esatto adempimento, da parte del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori, dei
compiti allo stesso attribuiti, oltre che alla consapevolezza del mancato rispetto, nell’esecuzione dello scavo, delle prescrizioni di sicurezza, che avrebbe imposto l’immediato e diretto
intervento dei committenti, eventualmente anche disponendo la sospensione dei lavori».
Nota ancora che, «se la committenza avesse
controllato la corretta applicazione del piano
di sicurezza da parte del coordinatore e dell’impresa, si sarebbe provveduto alla sospensione dello scavo ed all’attuazione delle opere di
protezione che avrebbero evitato l’incidente»,
«cosı`come l’incidente si sarebbe evitato se la
committenza, davanti alle evidenti violazioni
delle norme di sicurezza, facilmente rilevabili
dalla visita del martedı`, fosse tempestivamente
intervenuta disponendo l’immediata messa in
sicurezza dello scavo e della zona circostante,
ovvero anche l’immediata sospensione dei lavori
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