Il Tribunale di Brindisi, con
l’interessante pronuncia del
26 aprile 2013 (in testo integrale a pie` pagina), ha deciso
di condannare una nota societa` energetica al risarcimento del danno non patrimonialeiure hereditatis,di
quasi un milione di euro, da
ripartirsi pro quotaa favore
degli eredi di un lavoratore
morto per avvelenamento da
sostanza tossica durante la
sua vita lavorativa.
Fattispecie
Il rapporto di lavoro del dipendente, costretto a respirare sostanze dannose (precisamente sottoposto all’esposizione al cloruro di vinile) e
poi defunto, e` iniziato nel
1960 ed e` proseguito nei
confronti di varie societa`,
succedutisi al datore originario, per concludersi alle dipendenze della societa` energetica condannata la quale,
circa trent’anni dopo, ha rilevato lo stabilimento cui era
addetto.
In vero, dal 1980 e fino all’estinzione del rapporto, il lavoratore e` stato posto in Cassa integrazione, poi e` defunto, sicche ´ i suoi eredi, in tale
propria qualita`, hanno agito
in giudizio per far valere il
diritto al risarcimento del
danno.
Quindi, la rilevante questione
che si pone al Giudice pugliese e` anzitutto se il datore
di lavoro, succeduto ad un altro soggetto nella gestione
del rapporto di lavoro, debba
rispondere dei debiti nei confronti dei lavoratori sorti durante la precedente gestione,
e se fra questi debiti possa
rientrare l’obbligo di risarcimento del danno per la morte
del lavoratore, peraltro non
durante il periodo di servizio,
ma ben dopo il medesimo.
Inoltre, questione collegata e `
che tipo di danni possano essere risarciti in questo caso a
favore degli eredi del lavoratore defunto, a titolo iure hereditatis.
Decisione
In primo luogo, val la pena
sottolineare che la pronuncia
in questione ha subito chiarito che la condizione di cassaintegrato del lavoratore defunto non comporta l’impossibilita` di ascrivere alla societa` - datore di lavoro la responsabilita` per i danni, anche per quelli verificatisi prima del suo sub-ingresso nella
gestione dell’azienda.
Al riguardo, secondo il Tribunale di Brindisi, va valorizzato il dato dell’art. 2112
cod. civ., nel testo introdotto
dall’art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, il quale
sancisce, nell’ipotesi di trasferimento d’azienda, l’obbligo solidale dell’alienante
e dell’acquirente per tutti i
crediti che il lavoratore aveva
al tempo del trasferimento.
Nella fattispecie, il sub-ingresso della societa` e` avvenuto mediante fusione per incorporazione dopo l’entrata
in vigore della novella legislativade qua.
Secondo il Giudice brindisino, deve condividersi il principio, elaborato in via interpretativa, secondo cui l’art.
2112 cod. civ. deve essere interpretato ed integrato in senso conforme alle previsioni
imperative della Direttiva
Cee n. 77/187, la quale stabilisce che:
«I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un
contratto di lavoro o da un
rapporto di lavoro esistente
alla data del trasferimento
... sono, in conseguenza di
tale trasferimento, trasferiti
al cessionario».
Le ragioni giuridiche riproposte dal Giudice brindisino
sono ben chiare e condivisibili, nonche´ strettamente
connesse tra loro:
il principio di prevalenza
del diritto comunitario sul
diritto interno;
il correlato obbligo di interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto
comunitario.
Infatti, come pure e ` stato affermato dalla Corte Costituzionale, l’ordinamento comunitario manifesta la sua
prevalenza su quello nazionale, nel senso che, tra i molteplici possibili significati
che possa presentare la norma statale interna, l’interprete e ` tenuto ad adeguarsi al sgnificato che risulti piu` conforme al diritto comunitario (1).
Direttiva Cee
n. 77/187: efficacia
orizzontale
Veniamo ora al profilo decisamente piu ` peculiare e interessante della pronuncia:
quello dell’efficacia orizzontale del diritto comunitario, e quindi dell’efficacia
diretta inter privatos (in
questo caso nei rapporti fra
lavoratori e datore di lavoro)
della direttiva che risulti self
executing, disponendo di
caratteristiche di immediata
e diretta applicabilita`,senza
quindi bisogno di un atto
dell’ordinamento interno
deputato alla trasposizione
ed attuazione del diritto comunitario.
Tali caratteristiche sono
espressamente riconosciute
dal Giudice brindisino all’art.
3, punto 1, prima parte della
detta direttiva, nel momento
in cui sancisce l’obbligo solidale dell’acquirente per i crediti dei lavoratori al tempo
del trasferimento, non subordinandolo al requisito della
conoscenza o conoscibilita`
dei crediti stessi.
Ma qual e` l’implicazione
concreta, in termini di tutelabilita` del diritto vantato, di
siffatta efficacia orizzontale
del diritto comunitario?
L’implicazione piu` rilevante
e` senz’altro la possibilita`
che, proprio sulla base di tale
normativa, i lavoratori possono agire in giudizio, quali destinatari diretti degli effetti
giuridici della stessa, per far
valere, nei confronti dei datori di lavoro, i diritti ivi contenuti, come il diritto al risarcimento del danno.
Tuttavia, secondo il Giudice
brindisino, anche non ammettendo la debita efficacia
orizzontale della direttiva
del 1977, sussiste comunque
il diritto al risarcimento del
danno in capo al lavoratore,
e quindi in capo ai suoi eredi,
quando la societa` - datore di
lavoro risulti partecipata, in
via maggioritaria dallo Stato,
poiche´ in tal caso - osserva il
Giudice - acquista la valenza
comunitaria di «organismo di
diritto pubblico».
Cio`, con conseguente assoggettabilita` di siffatta societa`
alla medesima disciplina degli enti propriamente pubblicistici, e quindi anche agli
obblighi di origine comunitaria di cui sono diretti destinatari.
Quindi, seguendo due possibili opzioni ermeneutiche, il
Giudice pugliese arriva comunque al medesimo risultato, ossia la responsabilita ` solidale dell’acquirente di
azienda - e, quindi, nel caso
di specie, della societa` energetica convenuta - in relazione a tutte le obbligazioni dell’alienante verso i lavoratori
(per quanto non conosciute
ne´ conoscibili).
E fra queste si deve ricomprendere quella avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale subito
dal lavoratore che abbia contratto malattia professionale,
a causa di violazioni, poste
in essere dall’alienante, degli
obblighi imposti dall’art.
2087 cod. civ.
Nesso causale
fra cloruro di vinile
e decesso
Veniamo ora ad un’altra questione sicuramente delicata ai
fini della dichiarazione di responsabilita` del datore di lavoro nella fattispecie esaminata.
Secondo il Tribunale di Brindisi, l’esposizione al cloruro
di vinile puo` considerarsi
una delle concause determinanti la malattia contratta
del lavoratore.
In proposito, statuisce che,
in tema di responsabilita ` civile, qualora l’evento dannoso si ricolleghi a piu` azioni od omissioni, il problema
del concorso delle cause trova soluzione nell’art. 41
cod. pen. - norma di carattere generale, applicabile nei
giudizi civili di responsabilita `.
In base a tale norma, in particolare, il concorso di cause
preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’omissione del
colpevole, non esclude il rapporto di causalita` fra dette
cause e l’evento, essendo
quest’ultimo riconducibile a
tutte, tranne che si accerti l’esclusiva efficienza causale di
una di esse.
Inoltre, in riferimento al caso
in cui una delle cause consiste in una omissione, la positiva valutazione dell’esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone
che si accerti che l’azione
omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea
ad impedire l’evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, e non puo` esserne
esclusa l’efficienza (causale)
soltanto perche´ sia incerto il
suo grado di incidenza causale (2).
Peraltro, secondo il Tribunale pugliese, poiche ´ «l’involuzione cancerosa rappresenta
conseguenza normale e prevedibile dell’esposizione al
cloruro di vinile, e` chiaro
che, nel caso di specie, deve
ritenersi integrata la conoscibilita`, anche sotto il profilo
della prevedibilita` delle conseguenze ultime della condotta illecita». Danni risarcibili
e azionabili
dagli eredi
Danno
c.d. «tanatologico»
da morte non immediata
Quella che viene in rilievo
nella fattispecie e`, secondo
la pronuncia in questione, l’ipotesi del danno «tanatologico», ossia del danno per morte sopraggiunta in seguito a
lesioni personali dopo un apprezzabile lasso di tempo.
Al riguardo, osserva il Tribunale di Brindisi, puo` ritenersi
acquisito al diritto vivente, il
principio secondo il quale,
nel caso in cui - come nella
fattispecie concreta - tra le lesioni e la morte sia intercorso
un congruo lasso di tempo, il
diritto al risarcimento del
danno biologico della vittima
spetta agli erediiure hereditatis.
Orbene, l’intervallo di tempo
viene ritenuto congruo allorche´, nel periodo fra l’evento
lesivo e la morte, il danneggiato abbia subito un pregiudizio direttamente apprezzabile sull’utilita` dell’esistenza.
Quando, cioe`, si possa ritenere che il bene giuridico violato sia stata la salute e non la
vita, allora potrebbe ritenersi
maturato il credito al risarcimento del danno biologico (3).
Da cio` la conclusione, dettata
da esigenze di giustizia sostanziale, secondo cui nell’ipotesi del danno non patrimoniale di tipo biologico e
morale, cosiddetto terminale,
«che e` quello che la vittima
di un sinistro subisce nell’apprezzabile lasso di tempo
tra la lesione e la conseguente morte», «i fattori della
personalizzazione debbono
valere in un grado assai elevato» (4).
Cio`, osserva il Tribunale
brindisino, con conseguente
necessita` di soppesare adeguatamente elementi quali la
«gravita` delle lesioni»e
l’«intensita ` del dolore della
vittima».
Danno morale
In base a quanto stabilito dal
Tribunale di Brindisi, viene
in rilievo nel caso concreto
un ulteriore profilo dannoso,
quello del danno morale subito dal lavoratore defunto
e trasmissibile ai congiunti
della vittima iure hereditatis. La pronuncia pugliese
fa riferimento alla pronuncia delle Sezioni Unite
dell’11 novembre 2008, n.
26972, secondo cui il giudice puo` correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della
sofferenza psichica provata
dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo poco tempo la morte, che
sia rimasta lucida dopo l’agonia in consapevole attesa
della fine.
Come condivisibilmente
evidenziato dal Giudice
brindisino, le considerazioni
delle Sezioni Unite del
2008 sulla necessita` di assicurare adeguato ristoro alla
percezione, da parte del malato terminale, del proprio
percorso verso la morte - in
considerazione della tragicita ` di tale percezione e del
suo, sempre maggiore, alimentarsi in conseguenza
dell’approssimarsi dell’evento-morte - sono trasponibili anche alla diversa ipotesi, come quella di specie, in
cui la morte non segua immediatamente alla condotta
illecita ma sia mediata da lesioni che si protraggono per
un lasso di tempo apprezzabile prima della morte stessa. Ebbene, secondo la pronuncia, «similare e`,infatti,
la situazione psicologica del
danneggiato che assiste all’inesorabile declino della propria integrita` fisica, nella
consapevolezza di non potervi porre rimedio in virtu `
della gravita` della propria
gravissima situazione clinica».
Osservazioni
conclusive
La pronuncia del Giudice
brindisino realizza, in modo
chiaro e compiuto, la tutela
effettiva del lavoratore danneggiato, fino ad includere i
suoi eredi, offrendo ristoro
integrale ai danni subiti dal
medesimo lavoratore, considerati nei suoi vari possibili
profili.
E persegue questo obiettivo
passando per la via maestra
del diritto comunitario, pur
nella forma ibrida della direttiva (formalmente vincolante
solo rispetto all’obiettivo
perseguito, lasciando gli Stati
nazionali liberi di scegliere
mezzi e modalita`), diritto superiore, che non solo puo` integrare, ma puo ` prevalere sul
diritto nazionale, qualora
quest’ultimo ne diverga, gia`
originariamente o anche successivamente all’entrata in
vigore della normativa comunitaria.
Tale pronuncia consente la
piena operativita` del diritto
comunitario nell’ordinamento italiano, nell’ottica non di
due ordinamenti paralleli
con determinate aree di sovrapposizione, ma di un sistema normativo effettivamente unitario, integrato,
coerentemente con l’impostazione costante del Giudice
comunitario, che a tal fine
evidenzia comunque l’obbligo di interpretazione conforme dell’ordinamento nazionale
Nessun commento:
Posta un commento