Nota
L’articolo 2 della legge 11 novembre 1983 n.
638, al comma 1bis, secondo periodo, stabilisce che, in caso di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle
retribuzioni dei lavoratori dipendenti, «il datore
di lavoro non e` punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione».
Nel caso affrontato dalla presente sentenza, il
datore di lavoro, condannato per il reato di
omesso versamento di ritenute, lamenta che
non era provata «la riferibilita`all’imputato della
sottoscrizione apposta sulla ricevuta della raccomandata Inps contenente l’invito al pagamento dei contributi omessi, atteso che la firma apposta appariva illeggibile»; e nega che
«l’indicazione dell’indirizzo dell’imputato fosse
sufficiente a determinare gli estremi della conoscenza pur in assenza di specifica qualificazione
del soggetto che aveva ricevuto l’atto».
La sez. III non e` d’accordo. Premette che «in riferimento al reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, ai fini del
computo del termine di mesi tre dall’accertamento per provvedere al pagamento del debito contributivo integrante la causa di non punibilita` di cui all’articolo 2, comma 1bis,e` sufficiente l’effettiva sicura conoscenza da parte
dei contravventore dell’accertamento previdenziale svolto nei suoi confronti e non sono
necessarie particolari formalita` per la notifica
dello stesso». Aggiunge che «la presenza della
corretta indicazione del destinatario della contestazione di accertamento della violazione degli obblighi contributivi e dell’indirizzo ove effettuare il recapito sulla lettera raccomandata
mediante la quale viene eseguita la comunicazione porta ad escludere che possa assumere
rilievo l’impossibilita `di risalire all’identita`dell’effettivo consegnatario in mancanza di concreti e
specifici dati obiettivi che consentano di ipotizzare che la comunicazione non sia stata portata
alla sua conoscenza senza sua colpa». Osserva
che, «nel caso di specie, non e` in discussione il
fatto che la comunicazione venne effettuata a
mezzo raccomandata consegnata dall’agente
postale presso l’indirizzo indicato come residenza dell’imputato e ricevuto da persona
che appose la propria sottoscrizione sulla ricevuta di ritorno». Nota come si sia ritenuto, non
che «la sottoscrizione della ricevuta della raccomandata contenente l’avviso di pagamento
fosse riferibile all’imputato, ma piu ` semplicemente che in base al principio della liberta`della
forma della comunicazione l’invio della raccomandata al luogo di residenza, (corrispondente
peraltro a quello di ricezione delle notifiche relative al presente procedimento), consentiva, in
assenza di specifiche contestazioni sul punto, di
ritenere provata la conoscenza della comunicazione Inps».
(Per un quadro della giurisprudenza in argomento, con riguardo alla notifica mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero alla
notifica presso la sede della societa`, i precedenti richiamati nella nota relativa a Cass. 28 novembre 2008, in Dir. prat. lav., 2009, 3, 182,
cui aggiungere, in particolare, Cass., sez. un.,
18 gennaio 2012, Sodde,ibid., 2012, 6, 407,
per cui «secondo l’indirizzo interpretativo di
questa Corte, non contrastato da pronunce
di segno opposto, la notifica dell’accertamento
della violazione non e`soggetta a particolari formalita`, non applicandosi a detta notifica il regime delle notificazioni previsto per i soli illeciti dl
natura amministrativa dalla legge n. 689 del 24
novembre 1981, ne´ quello delle notificazioni
previsto dal codice di procedura penale, e
puo` essere, pertanto, anche effettuata a mezzo
del servizio postale mediante raccomandata inviata sia presso il domicilio del datore di lavoro
che presso la sede dell’azienda»; nonche´ Cass.
15 marzo 2013, Milletari,ibid., 2013, 19, 1257;
Cass. 21 gennaio2013,Pichini,ibid., 2013, 14,
956; Cass. 2 agosto 2011, Arena e altri,ibid.,
2011, 36, 2164; Cass. 21 settembre 2009, Santella, ibid., 2009, 42, 2450
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