domenica 2 febbraio 2014

4/2014 -Legge di stabilita` e provvedimenti di fine anno Novita` in materia di lavoro Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti- Consulenti del lavoro




 Misure per ridurre
il costo del lavoro
La Legge di stabilita` 2014
destina una parte, non irrilevante anche se da piu` parti
considerata insufficiente, a
misure intese a ridurre il costo del lavoro. Rientrano in
questo la maggiore deduzione dalla base imponibile dell’Irap per le assunzioni a tempo indeterminato e la riduzione dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni. Fa
parte di queste misure anche
l’aumento delle detrazioni
per i redditi di lavoro subordinato che sono oggetto di altro approfondimento. A queste misure si aggiungono gli
interventi in materia previdenziale e quelli che interessano il pubblico impiego, di
cui si propone una prima analisi che si spera sia di ausilio
per riordinare le novita`in materia di lavoro e previdenza.
Incentivi
per i call-center
(c. 22)
E` riconosciuto per l’anno
2014 un incentivo pari a un
decimo della retribuzione
mensile lorda imponibile ai
fini previdenziali, ai call-center che hanno stabilizzato i lavoratori a progetto, per ciascuno dei lavoratori stabilizzati, con un massimo di 200
euro mensili, per un periodo
massimo di dodici mesi, nel
rispetto dell’articolo 40 del
regolamento (Ce) n. 800/
2008 della Commissione,
del 6 agosto 2008. La legge
n. 296 del 2006 ha consentito
ai call-center di stabilizzare i
collaboratori coordinati e
continuati anche a progetto
mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato di durata non inferiore a ventiquattro mesi. Al fine di salvaguardare la continuita` occupazionale in favore delle aziende
che hanno attuato le misure
di stabilizzazione entro le
scadenze previste dai commi
1202 e seguenti dell’articolo
1 della citata legge n. 296 A
questo fine, il Governo deve
promuovere le previste procedure comunitarie e solo il
buon esito delle stesse consentira` di fruire del beneficio
che potra`, una volta attivato,
essere conguagliato nelle denunce contributive mensili
del periodo di riferimento. Il
valore annuale dell’incentivo
non puo` superare 3 milioni
di euro per ciascuna azienda
e non puo` comunque superare il 33 per cento dei contributi previdenziali pagati da
ciascuna azienda nel periodo
successivo alla data di entrata
in vigore della legge di stabilita `, per il personale stabilizzato e ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013. La
misura e` finanziata nel limite
di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015
e 2016 e sara` un apposito decreto interministeriale Lavoro-Finanze a definirne le modalita` attuative.
Delocalizzazione
dell’attivita`
(c. 60-61)
I contributi pubblici in conto
capitale, ricevuti a decorrere
dalla data di entrata in vigore
della legge n. 147/2013 (1º
gennaio 2014) dalle imprese
italiane ed estere operanti nel
territorio nazionale devono
essere restituiti qualora, entro
tre anni dalla concessione degli stessi, le imprese delocalizzino la propria produzione
dal sito incentivato a uno Stato non appartenente all’Unione europea, con conseguente
riduzione del personale di almeno il 50 per cento.
Riduzione
dei premi Inail
(c. 128)
Vengono stanziati 1.000 milioni di euro per l’anno
2014, 1.100 milioni di euro
per l’anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, per la riduzione
percentuale dal 1º gennaio
2014 dell’importo dei premi
e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per
tutte le tipologie di premi e
contributi oggetto di riduzione. La quantificazione della
riduzione e ` demandata ad
un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su
proposta dell’Inail. Con lo
stesso decreto sara` rivista anche la riduzione a favore delle imprese che hanno iniziato
l’attivita ` da non oltre un
biennio. Sono pero` escluse
dalla diminuzione del premi  alcune forme contrattuali che
gia`godono di regimi particolari, quali il lavoro accessorio, l’apprendistato, il lavoro
domestico.
Riduzioni dalla base
imponibile Irap
(c. 132)
Viene sostituito il testo del
comma 4-quaterdell’articolo
11 del D.Lgs. n. 446/1997 e
reintrodotta una deduzione
dalla base imponibile dell’Irap, a favore dei datori di lavoro che assumono a tempo
indeterminato, aumentando
la base occupazionale. Pertanto, a decorrere dal periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, i soggetti di
cui all’articolo 3, comma 1,
lettere da a) ad e), che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con
contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei
lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente
occupati nel periodo d’imposta precedente, possono dedurre il costo del predetto
personale per un importo annuale non superiore a 15.000
euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite
dell’incremento complessivo
del costo del personale. Il beneficio e` riconosciuto per il
periodo d’imposta in cui e`
avvenuta l’assunzione e per
i due periodi successivi.
L’incremento della base occupazionale va considerato
al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa` controllate o collegate
ai sensi dell’articolo 2359
del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Stabilizzazione
degli associati
in partecipazione
(c. 133/134)
Slitta al 31 marzo 2014 il termine per stipulare gli accordi
sindacali per la stabilizzazione degli associati in partecipazione.
In particolare si rileva che:
si estende sino al 31 marzo
2014 (al posto del ‘‘vecchio’’ 30 settembre 2013) il
periodo di riferimento (che
inizia dal 1º giugno 2013)
per la stipula di contratti di
lavoro a tempo indeterminato;
slitta al 31 luglio 2014 (dal
31 gennaio 2014) il termine
ultimo per il deposito all’Inps dei nuovi contratti, gli
atti di conciliazione e dell’attestazione dell’avvenuto versamento del contributo
straordinario.
La legge Fornero, come e`noto, era intervenuta sul contratto di associazione in partecipazione abrogando il
comma 2 dell’art. 86 del
D.Lgs. 10 settembre 2003,
n. 276, in quanto quella norma antielusiva venne sostituita dalle nuove previsioni
di cui ai commi 28 e 30 dell’art. 1 della legge n. 92/
2013. Il comma 30 sostituisce quell’ipotesi stabilendo
che i rapporti di associazione
in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa
o dell’affare, ovvero senza
consegna del rendiconto previsto dall’art. 2552 del codice civile, si presumono, salva
prova contraria, rapporti di
lavoro subordinato a tempo
indeterminato.
Anche dopo l’ultimo atto di
riforma rimane la possibilita `
per il committente-datore di
lavoro, di provare che il rapporto di lavoro non e` subordinato ma effettivamente di
associazione in partecipazione. Particolare attenzione si
deve, pertanto, porsi all’effettiva partecipazione agli
utili e alla consegna, all’associato, del rendiconto che gli
consenta di verificare la corrispondenza fra quanto percepito e quanto effettivamente spettante.
Un’ulteriore limitazione, pone il richiamato comma 30,
estendendo la presunzione
che l’associazione in partecipazione sia, in realta`, un rapporto di lavoro subordinato,
quando esso non sia «connotato da competenze teoriche
di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacita` tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attivita `».
Inoltre, con una modifica al
codice civile, la legge n. 92/
2012 introduce la presunzione assoluta di subordinazione
quando gli associati in partecipazione siano piu` di tre per
la stessa attivita `, salvo si tratti del coniuge o di parenti
stretti.
Sono ammessi all’utilizzo
della stabilizzazione i datori
di lavoro con contratti di associazione in partecipazione
in essere o cessati da non
piu` di cinque anni alla data
di entrata in vigore della norma. Peraltro l’adesione al
nuovo istituto e` consentita
anche alle aziende che siano
destinatarie di provvedimenti
amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione dei
pregressi rapporti, essendo
quindi sospesi gli effetti di
tali provvedimenti sino all’esito della verifica che l’Istituto deve svolgere relativamente alla correttezza degli
adempimenti effettuati dalle
aziende richiedenti il beneficio.
I lavoratori che aderiscono
alla stabilizzazione devono
sottoscrivere, con riferimento
a tutto cio` che riguarda i pregressi rapporti di associazione, atti di conciliazione nelle
sedi e secondo le procedure
di cui agli articoli 410 e se  guenti del codice di procedura civile. L’efficacia di tali
atti e` condizionata all’adempimento dell’obbligo, a carico del datore di lavoro, del
versamento alla Gestione separata, di un contributo
straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del
trattamento previdenziale,
nella misura del 5 per cento
della quota di contribuzione
a carico di ciascun associato.
Con la circolare n. 167 del 5
dicembre 2013 l’Inps ha fornito le prime istruzioni operative per la presentazione della
domanda, con la precisazione
preliminare che la procedura
di stabilizzazione dei contratti
di associazione in partecipazione interessa solo gli associati che apportano esclusivamente attivita`lavorativa. Altra
importante precisazione e ` che
gli effetti dei provvedimenti
amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti
la qualificazione dei pregressi
rapporti sono sospesi sino all’esito della verifica che l’Istituto deve svolgere relativamente alla correttezza degli
adempimenti effettuati dalle
aziende richiedenti il beneficio. Inoltre, nei sei mesi successivi all’assunzione (con
contratto di lavoro a tempo indeterminato) i datori di lavoro
possono recedere dal rapporto
di lavoro solo in presenza di
giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Trasformazione dei
contratti a termine:
incentivi (c. 135)
A far data dal 1º gennaio
2014, in caso di trasformazioni di contratto a termine
in contratto a tempo indeterminato, il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, di cui all’art. 2, comma
28, della legge n. 92/2012, e`
restituito per intero e non solo per le ultime sei mensilita `
come precedentemente previsto. La restituzione del contributo, pari all’1,4 per cento
della retribuzione imponibile
ai fini previdenziali, costituisce pertanto una misura premiale per il datore di lavoro
che stabilizza il rapporto di
lavoro.
Cassa integrazione
e contratti
di solidarieta`
(c. 183/184)
Sono incrementate di 600
milioni di euro le risorse,
per l’anno 2014, destinate
agli ammortizzatori sociali
in deroga, di cui all’art. 2,
commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Per
l’anno 2014, 30 milioni sono
altresı`destinati alla cassa integrazione in deroga nel settore della pesca.
Anche i contratti di solidarieta ` difensivi, di cui all’art. 5,
commi 5 e 8, del D.L. 19 luglio 1993, n. 148, vengono
rifinanziati con 40 milioni
di euro, mentre 50 milioni
sono destinati al finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attivita ` di cui all’art. 1, comma 1,
del D.L. 5 ottobre 2004, n.
249.
Scende, invece, dall’80 al
70% l’integrazione al reddito
nei contratti di solidarieta`
con l’intervento della cassa
integrazione straordinaria, di
cui all’articolo 1 del D.L. n.
726/1984 che prevede, a regime una integrazione del
60 per cento che era stata,
transitoriamente, portata
all’80 per cento del reddito
perso a seguito della riduzione di orario.
Fondi bilaterali
di solidarieta`
(c. 185)
Per l’istituzione dei fondi di
solidarieta` bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale (ordinaria o
straordinaria), introdotti dalla
legge n. 92 del 2012, non si
fa piu ` riferimento alla data
del 31 ottobre 2013. Pertanto
i sindacati potranno istituirli
in qualsiasi momento, mentre
per favorire l’istituzione del
fondo residuale si stabilisce
che, in fase di prima applicazione, dal 1º gennaio 2014,
l’aliquota di finanziamento
sia pari allo 0,5 per cento,
posta a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati in misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo -come previsto dall’art. 3,
comma 22, della legge 28
giugno 2012, n. 92.
Clausole
di ‘‘salvaguardia’’
(c. 191; c. 194-198)
Aumentano di 6.000 unita` i
lavoratori autorizzati entro il
4 dicembre 2011 al versamento volontario della contribuzione, che possono accedere al trattamento pensionistico secondo le regole previgenti l’entrata in vigore del
D.L. n. 201/2011, a condizione che non posseggano
redditi lordi annui superiori
a 7.500 euro e che maturino
la decorrenza della pensione
entro il 6 gennaio 2015.
Altri 17.000 lavoratori potranno accedere al pensionamento con le vecchie regole
a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e
contributivi, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo
la disciplina vigente alla data
di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese
successivo alla data di entrata
in vigore del citato decretolegge n. 201 del 2011.
La disposizione interviene
sul comma 14 dell’articol 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n.
214, che stabilisce alcuni casi
in cui opera la salvaguardia
dei diritti di accesso al trattamento pensionistico, rispetto
alle nuove regole disposte
dallo stesso articolo 24.
Nel limite di 17.000 soggetti
e nel limite massimo di 203
milioni di euro per l’anno
2014, 250 milioni di euro
per l’anno 2015, 197 milioni
di euro per l’anno 2016, 110
milioni di euro per l’anno
2017, 83 milioni di euro per
l’anno 2018, 81 milioni di
euro per l’anno 2019 e 26
milioni di euro per l’anno
2020 (c.197) viene riconosciuta detta salvaguardia ai
lavoratori che perfezionano i
requisiti anagrafici e contributivi, ancorche´ successivamente al 31 dicembre 2011,
utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina
vigente alla data di entrata
in vigore del decreto-legge
n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo
alla data di entrata in vigore
del citato decreto legge n.
201 del 2011, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, appartenenti alle seguenti categorie:
a)i lavoratori autorizzati alla
prosecuzione volontaria della
contribuzione anteriormente
al 4 dicembre 2011 i quali
possano far valere almeno
un contributo volontario accreditato o accreditabile alla
data del 6 dicembre 2011,
anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4
dicembre 2011, qualsiasi attivita`, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a
tempo indeterminato;
b)i lavoratori il cui rapporto
di lavoro si e` risolto entro il
30 giugno 2012 in ragione
di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del
codice di procedura civile,
ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo
all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente
piu` rappresentative a livello
nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno
svolto, dopo il 30 giugno
2012, qualsiasi attivita` non
riconducibile a rapporto di
lavoro dipendente a tempo
indeterminato;
c)i lavoratori il cui rapporto
di lavoro si e` risolto dopo il
30 giugno 2012 ed entro il
31 dicembre 2012 in ragione
di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del
codice di procedura civile,
ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo
all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente
piu` rappresentative a livello
nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno
svolto, dopo la cessazione,
qualsiasi attivita` non riconducibile a rapporto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato;
d)i lavoratori il cui rapporto
di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio
2007 e il 31 dicembre 2011,
anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita`non
riconducibile a rapporto di
lavoro dipendente a tempo
indeterminato;
e)i lavoratori collocati in mobilita` ordinaria alla data del 4
dicembre 2011 e autorizzati
alla prosecuzione volontaria
della contribuzione successivamente alla predetta data,
che, entro sei mesi dalla fine
del periodo di fruizione dell’indennita ` di mobilita` di cui
all’articolo 7, commi 1 e 2,
della legge 23 luglio 1991,
n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi
volontari, i requisiti vigenti
alla data di entrata in vigore
del citato decreto legge n.
201 del 2011. Il versamento
volontario di cui alla presente
lettera, anche in deroga alle
disposizioni di cui all’articolo
6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potra `
riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la
domanda di autorizzazione
stessa;
f) i lavoratori autorizzati alla
prosecuzione volontaria della
contribuzione anteriormente
al 4 dicembre 2011, ancorche´
al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile
alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un
contributo accreditato derivante da effettiva attivita` lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il
30 novembre 2013 e che alla
data del 30 novembre 2013
non svolgano attivita` lavorativa riconducibile a rapporto
di lavoro dipendente a tempo
indeterminato.
Il trattamento pensionistico
con riferimento ai soggetti
di cui sopra non puo` avere
decorrenza anteriore al 1º
gennaio 2014. Sara` un apposito decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze
a definire le modalita` di attuazione del nuovo intervento. Peraltro, l’Inps provvedera ` al monitoraggio delle domande di pensionamento
inoltrate dai suddetti lavoratori, nel caso che dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico
delle domande di pensione
consentite, non ne verranno
prese in esame altre.
Il comma 191 della legge in
esame estende, inoltre, ad altri 6.000 persone la deroga di
cui alla lettera b) del medesimo comma 231 dell’articolo
1 della citata legge n. 228
del 2012 riferita ai lavorator autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011.
Rivalutazione
dei trattamenti
pensionistici
(c. 483)
Nel triennio 2014-2016, le
pensioni saranno annualmente rivalutate nella seguente
misura:
a)100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a
tre volte il trattamento minimo Inps, pari, per il 2014
ad euro 501,38;
b)95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo Inps
e pari o inferiori a quattro
volte il trattamento minimo
Inps con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi;
c) 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro
volte il trattamento minimo
Inps e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo Inps con riferimento all’importo complessivo dei
trattamenti medesimi;
d)50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque
volte il trattamento minimo
Inps e pari o inferiori a sei
volte il trattamento minimo
Inps con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi;
e) 40, per cento per l’anno
2014, e nella misura del 45
per cento, per ciascuno degli
anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo Inps
con riferimento all’importo
complessivo dei trattamenti
medesimi e, per il solo anno
2014, non e` riconosciuta
con riferimento alle fasce di
importo superiori a sei volte
il trattamento minimo Inps.
Erogazione
del Tfr nel pubblico
impiego (c. 484)
Il comma 484 della legge di
stabilita` in commento interviene sull’articolo 12, comma 7, del D.L. n. 78 del
2010, differendo ulteriormente l’erogazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, a favore dei dipendenti della P.A.
Ne deriva che il riconoscimento dell’indennita` di buonuscita, dell’indennita` premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di
ogni altra indennita` equipollente corrisposta una tantum
comunque denominata spettante a seguito di cessazione
a vario titolo dall’impiego,
con effetto dal 1º gennaio
2014, viene effettuato:
a)in un unico importo annuale se l’ammontare complessivo della prestazione,
al lordo delle relative trattenute fiscali, e` complessivamente pari o inferiore a
50.000 euro;
b)in due importi annuali se
l’ammontare complessivo
della prestazione, al lordo
delle relative trattenute fiscali, e ` complessivamente superiore a 50.000 euro ma infe riore a 100.000 euro. In tal
caso il primo importo annuale e `pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale e`pari
all’ammontare residuo;
c) in tre importi annuali se
l’ammontare complessivo
della prestazione, al lordo
delle relative trattenute fiscali, e `complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in tal caso il primo importo annuale e` pari a
50.000 euro, il secondo importo annuale e` pari a
50.000 euro e il terzo importo annuale e ` pari all’ammontare residuo.
Inoltre, il termine di sei mesi
di cui all’articolo 3 del D.L.
n. 79/1997 decreto-legge 28
marzo e` elevato a dodici mesi, pertanto l’ente rogatore
provvede alla liquidazione
dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati,
decorsi ventiquattro mesi
dalla cessazione del rapporto
di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di
eta` o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del
raggiungimento dell’anzianita ` massima di servizio prevista dalle norme di legge o di
regolamento applicabili nell’amministrazione, decorsi
dodici (e non piu` sei) mesi
dalla cessazione del rapporto
di lavoro.
Resta ferma l’applicazione
della disciplina previgente
per i soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31
dicembre 2013.
Contributo
di solidarieta`
(c. 486)
Dal 1º gennaio 2014 e per un
periodo di tre anni e` istituito
un contributo di solidarieta`
a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, da calcolare sugli importi dei trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
quattordici volte il trattamento minimo Inps, pari per il
2014 a E501,38, nella seguente misura:
6 per cento della parte eccedente il predetto importo
lordo annuo fino all’importo
lordo annuo di venti volte il
trattamento minimo Inps;
12 per cento per la parte
eccedente l’importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo Inps;
18 per cento per la parte
eccedente l’importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo Inps.
Limiti al cumulo
pensione -retribuzione
(c. 489)
Le amministrazioni e gli enti
pubblici compresi nell’elenco Istat di cui all’articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non
possono erogare, a persone
gia` titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni
previdenziali pubbliche, trattamenti economici che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell’articolo
23-ter, comma 1, del decreto- legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che assume quale parametro di riferimento il trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Sono compresi in questa previsione i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche
elettive. Sono fatti salvi i
contratti e gli incarichi in
corso fino alla loro naturale
scadenza prevista negli stessi.
Indennizzo
per la cessazione
dell’attivita`
commerciale
(c. 490)
E`
prorogato al 31 dicembre
2016 il periodo in cui e` possibile chiedere l’indennizzo
per la cessazione definitiva
dell’attivita` commerciale. Le
relative domande dovranno
essere presentate entro il 31
gennaio 2017. La definitiva
riconsegna delle licenze al
comune potra` consentire di
percepire dall’Inps, per il periodo intercorrente dalla
chiusura fino alla data della
pensione di vecchiaia, una
somma di poco superiore a
500 euro al mese. L’intervento e ` finanziato con un contributo dello 0,09 per cento a
carico dei commercianti, che
sarebbe scaduto in scadenza
al 31 dicembre 2014 e che
viene anch’esso prorogato a 31 dicembre 2018. Il comma
490 modifica in tal senso
l’articolo 19-ter del decretolegge n. 185/2008 convertito
in legge n. 2 del 28 gennaio
2009 (c.d. decreto anti-crisi).
Destinatari del provvedimento sono:
titolari di attivita ` commerciali al minuto in sede fissa
o loro coadiutori (a nulla rilevando la eventuale somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
titolari di attivita ` commerciali su aree pubbliche o loro
coadiutori;
esercenti di attivita` di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande;
agenti e rappresentanti di
commercio.
Contributi alla
Gestione separata
(c. 491; c. 744)
Si accelera il percorso che
porta l’aliquota contributiva
prevista per i lavoratori
iscritti alla Gestione separata
del lavoro autonomo sempre
piu` vicina a quella del lavoro
subordinato.
Dal 1º gennaio 2014 l’aliquota per coloro che sono
iscritti ad altre gestioni di
previdenza obbligatoria o
pensionati passa dal 20 al
22 per cento invece del previsto 21 per cento (comma
491).
Il comma 744 conferma, invece, per il solo anno 2014
l’aliquota pensionistica del
27 per cento per l’anno
2014, a favore dei titolari di
partita Iva iscritti in via
esclusiva alla Gestione separata, che cosı` eviteranno il
prossimo aumento al 28 per
cento previsto dalla legge n.
92/2012. Si ricorda che per
i lavoratori autonomi dotati
di partita Iva, il carico contributivo grava esclusivamente
sul percettore del compenso,
fatta salva la facolta ` di addebitare al cliente il 4 per cento
dell’importo fatturato, a titolo di rivalsa.
A seguito dei due interventi,
i contributi dovuti alla Gestione separata del lavoro
autonomo risultano, dal prossimo primo gennaio, dovuti
nella misura indicata nella tabella sottoriportata.
Provvedimenti
di fine anno
Oltre che le novita` introdotte
dalla legge di stabilita` 2014
sembra utile riassumere alcuni provvedimenti che sono
stati oggetto di interventi
normativi di fine anno 2013
e che interessano la materia
lavoristica.
Invio telematico
dei certificati
di maternita`
Il decreto legge n. 150 del 30
dicembre 2013, c.d. «milleproroghe», all’articolo 8,
concede piu` tempo al Governo per disciplinare le modalita ` di trasmissione telematica
all’Inps dei certificati di maternita ` e piu` tempo ancora,
ai medici, per adeguarsi alle
nuove modalita` introdotte
dal D.L. n. 69 del 2013. Il
Governo aveva sei mesi di
tempo dall’entrata in vigore
del citato decreto n. 69 per
disciplinare le modalita` di
trasmissione tramite il sistema telematico gia` in uso per
la trasmissione dei certificati
medici di malattia dei lavoratori. Fra le misure intese a
semplificare gli adempimenti
formali in materia di lavoro e
previdenza, il decreto ‘‘del
fare’’ ha in tal senso modificato l’art. 21 del D.Lgs. 26
marzo 2001, n. 151, che disciplina gli obblighi documentali della lavoratrice in
maternita`, aggiungendovi i
commi 1-bise2-bische dispongono l’obbligo di trasmissione telematica all’Inps,
da parte del medico del Ssn o
con esso convenzionato, del
certificato di gravidanza indicante la data presunta del
parto, della certificazione di
nascita del bimbo o di interruzione della gravidanza. I
sei mesi per l’adozione del
previsto decreto ministeriale
diventano, ora, nove, con la
conseguente proroga del termine per l’avvio dell’operazione telematica di invio dei
certificati, per la quale i medici avranno comunque 270
giorni dall’emanazione del
decreto per adeguarsi ai nuovi obblighi.
Aumentano le sanzioni
per lavoro nero
e mancati riposi
L’articolo 14 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145
(c.d. Destinazione Italia) interviene con misure di contrasto al lavoro sommerso e
irregolare innalzando pesantemente le sanzioni per l’impiego di lavoratori ‘‘in nero’’
e per il mancato rispetto di
alcune norme riguardanti l’orario di lavoro. Aumentano
del 30 per cento tutte le sanzioni previste contro il lavoro
sommerso, mentre quelle per
il superamento dell’orario
massimo settimanale e per il
mancato riconoscimento de riposi sono decuplicate. L’articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 di attuazione delle direttive 93/
104/Ce e 2000/34/Ce prevede che la durata media dell’orario di lavoro non puo ` in
ogni caso superare, per ogni
periodo di sette giorni, le
quarantotto ore, comprese le
ore di lavoro straordinario.
In caso di inosservanza viene, ora, prevista una sanzione
amministrativa pecuniaria
che va da 1.000 euro a
7.500 euro. Qualora la violazione sia rilevata con riferimento a piu` di 5 lavoratori
o sia stata rilevata in almeno
tre periodi utili per il calcolo
della durata media dell’orario
di lavoro, per il superamento
dell’orario medio settimanale
e per la mancata concessione
del periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive e` ora
prevista una sanzione che va
da 4.000 a 15.000 euro. In
questo caso e` previsto il pagamento in misura ridotta
della sanzione. Quando invece la violazione si riferisce a
piu` di 10 lavoratori o e` stata
rilevata in almeno 5 dei periodi utili al calcolo della durata media dell’orario di lavoro, la sanzione va da
10.00 .a 50.000 euro senza
possibilita` di riduzione.
Aumentano del 30 per cento
le sanzioni per l’utilizzo di
lavoratori ‘‘in nero’’. Per ciascun lavoratore impiegato, la
sanzione amministrativa va
da un minimo di euro 1.950
ad un massimo di 15.600 euro, oltre a euro 195 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. Qualora il lavoratore
sia gia` stato regolarizzato al
momento dell’accesso ispettivo, la sanzione dal 24 dicembre 2013 va da 1.300 a
10.400 euro, mentre la somma aggiuntiva di 30 euro a
giornata sale a 39 euro.
Con lettera circolare n.
22277 del 27 dicembre
2013, per quanto riguarda le
violazioni in materia di impiego di lavoratori ‘‘in nero’’, di durata media dell’orario di lavoro e di riposi
giornalieri e settimanali poste
in essere dal 24 dicembre, il
Ministero ritiene opportuno
che la notificazione dei relativi verbali venga effettuata
dopo la conversione in legge
del D.L. n. 145/2013. Solo
successivamente alla definitiva efficacia della disposizione contenuta nell’art. 14 del
D.L. sara` infatti possibile
commisurare con certezza i
relativi importi sanzionatori.
Trovano invece applicazione
le nuove sanzioni, anch’esse
maggiorate del 30 per cento,
in relazione alle richieste di
revoca del provvedimento effettuate dal 24 dicembre
2013, anche se riferite a condotte poste in essere prima di
tale data in quanto «somme
aggiuntive» collegate alla
riapertura dell’attivita `.
Indennita ` di volo esente
da contribuzione
Nell’ambito delle misure urgenti per Expo 2015 e per il
trasporto aereo, il comma 19
dell’articolo 13 del D.L. n.
145/2013 dispone che per
l’anno 2014 le indennita ` di
volo previste dalla legge o
dal contratto collettivo non
concorrano alla formazione
del reddito ai fini contributivi. Di contro, le medesime
indennita `concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50 per cento del loro
ammontare.
Nuovo Regolamento
‘‘de minimis’’
Il regolamento Ue n. 1407/
2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti «de minimis», approvato dalla Commissione Europea il 18 dicembre 2013
chiarisce che cosa debba intendersi per «impresa unica»
ai fini degli aiuti di Stato:
a)se un’impresa possiede la
maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di
un’altra impresa;
b)se un’impresa ha diritto a
nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di altra impresa;
c) se un’impresa esercita
un’influenza dominante su
altra azienda in virtu` di un
contratto concluso con la
stessa o grazie ad una clausola statutaria di quest’ultima;
d)se un’impresa azionista o
socia di altra impresa controlla da sola, grazie ad un
accordo sottoscritto con altri
azionisti o soci di altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o
soci di quest’ultima.
La Commissione ha ritenuto
opportuno mantenere il massimale di 200.000 euro per
gli aiuti «de minimis» che
un’impresaunica puo` ricevere nell’arcoditre anni da uno
Stato membro. Tale massimale continua a essere necessario per garantire che, per le
misure di cui al presente regolamento, si possa ritenere
che non incidano sugli scambi tra gli Stati membri e/o
non falsino o minaccino di
falsare la concorrenza.
Accordo di partenariato
per i Fondi europei
Il 9 dicembre 2013 il Ministero della coesione italiana
ha presentato alla Commissione europea il documento
che contiene le linee guida
per la programmazione dei
fondi europei strutturali
2014-2020, sulla cui base saranno elaborati i programmi
nazionali (Pon) e regionali
(Por). In base a quanto stabilito all’esito del negoziato su Quadro finanziario pluriennale per il 2014-2020, l’Italia
beneficera` di un totale di risorse comunitarie pari a
32.268 milioni di euro (incluse le risorse destinate alla
cooperazione territoriale per
1.137 milioni di euro e al
fondo per gli indigenti per
659 milioni di euro), di cui
7.695 milioni di euro per le
regioni piu ` sviluppate, 1.102
milioni di euro per le regioni
in transizione, e 22.334 milioni di euro per le regioni
meno sviluppate (prezzi correnti). Alla quota comunitaria si aggiungera ` il cofinanziamento nazionale a carico
del Fondo di rotazione di
cui alla legge n. 183 del
1987, preventivato nel
D.D.L. per la formazione
del bilancio annuale (Legge
di Stabilita` per il 2014) nella
misura di 24 miliardi di euro,
nonche´ la quota di cofinanziamento di fonte regionale
da destinare ai Por (quantificabile in una cifra pari al 30
per cento del cofinanziamento complessivo del programma) (1). L’allocazione delle
risorse si riferisce a tre categorie di Regioni previste dai
Regolamenti:
Regioni meno sviluppate:
Calabria, Campania, Sicilia,
Puglia e Basilicata.
Regioni in transizione:
Abruzzo, Molise e Sardegna.
Regioni piu` sviluppate:
Val d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto,
Trentino Alto Adige, Friuli
Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche,
Umbria, Lazio

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