domenica 2 febbraio 2014

5/2014 - Precetto notificato per somme superiori al dovuto: conseguenze Cass., sez. lav., 30 gennaio 2013, n. 2160 -Pres. Miani Canevari - Rel. Filabozzi -P.M. (diff.) Corasaniti - Ric. C.M. - Res. Geta s.r.l.Precetto notificato per somme superiori al dovuto: conseguenze Cass., sez. lav., 30 gennaio 2013, n. 2160 -Pres. Miani Canevari - Rel. Filabozzi -P.M. (diff.) Corasaniti - Ric. C.M. - Res. Geta s.r.l.

L’eccessivita` della somma portata nel precetto non travolge questo per l’intero, ma da `
luogo soltanto alla riduzione della somma
domandata nei limiti di quella dovuta, con
la conseguenza che l’intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante,
alla cui determinazione provvedera` il giudice, investito di poteri di cognizione ordinaria
a seguito dell’opposizione proposta dal debitore in ordine alla quantita ` del credito.
Il caso
Una societa` proponeva opposizione contro il
precetto che le era stato notificato da una dipendente per ottenere il pagamento di circa
centoquarantamila euro, in esecuzione della
sentenza della Corte d’appello di Ancona con
la quale la stessa societa ` era stata «condannata
al pagamento, in favore della lavoratrice, di una
somma pari alle retribuzioni globali di fatto dal
licenziamento alla reintegra». A fondamento
dell’opposizione la datrice di lavoro segnalava
che, come risultavaper tabulas, «nella somma
richiesta con il precetto era stata erroneamente computata anche l’indennita ` per ferie non
godute e non era stato tenuto conto, inoltre,
dell’aliunde perceptum». Il tribunale di Teramo
ha accolto parzialmente l’opposizione, sancendo che dal totale indicato nel precetto fossero
detratti sia l’indennita` sostitutiva di ferie, sial’aliunde perceptum (relativamente al periodo successivo al passaggio in giudicato della sentenza
d’appello), dichiarando altresı`nullo il precetto e
condannando la opponente «al pagamento
della minor somma risultante dalla suddetta detrazione». La sentenza e ` stata quindi impugnata
dalla lavoratrice, direttamente in Cassazione,
mediante l’articolazione di quattro motivi di ricorso, con il primo dei quali veniva denunciato
un «vizio di ultrapetizione in relazione alla statuizione con cui il tribunale ha dichiarato la nullita ` del precetto anziche´ limitarsi, come richiesto, alla riduzione della somma domandata».
La decisione
Il primo motivo di ricorso e ` stato ritenuto fondato dalla Cassazione, la quale, condividendo
quanto dedotto sul punto dalla lavoratrice, ha
affermato, a chiare lettere, che «il riconosci-305 DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 5/2014
Giurisprudenza
mento da parte del giudice di merito dell’insussistenza della pretesa esecutiva per una parte
dell’ammontare precettato e fatto valere con
l’esecuzione forzata avrebbe dovuto giustificare
soltanto una decisione di accertamento della
fondatezza dell’opposizione limitatamente alla
parte della somma precettata non ritenuta dovuta, e non una pronuncia di annullamento del
precetto nella sua interezza, con la condanna
del debitore al pagamento della (residua) somma dovuta, e cioe` una pronuncia che determina la caducazione (per intero) dell’efficacia dell’intimazione di pagamento e la creazione (non
richiesta) di un nuovo titolo esecutivo, in base
al quale dovrebbe essere poi iniziata una nuova
esecuzione». In tal modo, prosegue la sentenza
in motivazione, il giudice di merito si e ` anche
posto in contrasto con una ormai consolidata
giurisprudenza di legittimita`, per la quale non
puo` essere considerato nullo un precetto notificato per una somma superiore a quella realmente dovuta, e pertanto il giudice dell’eventuale opposizione puo `, e deve, semplicemente
procedere «alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta», il precetto pertanto rimane valido per tale importo ed il creditore potra` quindi, decorsi i termini di legge,
procedere direttamente con il pignoramento.
Accolto anche il quarto motivo (relativo ai criteri con i quali il giudice di merito aveva liquidato l’aliunde perceptum), la S.C. ha cassato la
sentenza ed ha rinviato la causa, anche per le
spese, allo stesso tribunale di Teramo, ma «in
persona di diverso giudicante».
I precedenti
In senso anche letteralmente conforme cfr., richiamata in motivazione, Cass., sez. III, 29 febbraio 2008, n 5515, inMass. Giust. civ., 2008,
335, secondo la quale «L’eccessivita`della somma portata nel precetto non travolge questo
per l’intero ma ne determina la nullita`, o inefficacia parziale, per la somma eccedente, con la
conseguenza che l’intimazione rimane valida
per la somma effettivamente dovuta». Pure ricordate in motivazione si vedano anche Cass.,
sez. III, 11 marzo 1992, n. 2938, in Mass. Foro
it., 1992, 253, che ha affermato che «L’intimazione di precetto per somma superiore a quella dovuta non produce la nullita ` del precetto
ma da` luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta», e
Cass., sez. III, 26 febbraio 1998, n. 2123, in
Mass. Giust. civ., 1998, 444, secondo la quale
«L’opposizione a precetto puo` configurare sia
opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) sia
agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) a seconda
che il debitore contesti l’ammontare della somma con esso ingiunta - nella specie l’intero delle
spese di registrazione della sentenza, a fronte
della compensazione totale di quelle processuali - ovvero ne chieda la nullita ` per vizi formali, e pertanto, se e` accolta, nell’un caso persiste l’idoneita `del precetto - sia pure per minore ammontare - a fungere da presupposto per
l’esecuzione; nell’altro il precetto, fondato sul
medesimo titolo esecutivo, deve esser rinnovato». Al riguardo segnaliamo che dalla motivazione della sentenza non e` dato comprendere
se nella fattispecie la debitrice avesse proposto
opposizione all’esecuzione o opposizione agli
atti esecutivi: per pochi anni, infatti, anche la
sentenza di opposizione all’esecuzione e ` stata
inappellabile (cfr. infatti l’art. 616 c.p.c., in fondo
al quale nel 2006 e` stata aggiunta la frase «La
causa e` decisa con sentenza non impugnabile»,
salvo poi sopprimerla nel 2009).
Sempre in tema di notificazione del precetto e
di opposizione allo stesso nelle controversie
del lavoro (articoli 615, 617 e 618bisc.p.c.),
si possono poi vedere, con riferimento a differenti problematiche: Cass., sez. lav., 12 luglio
2012, n. 11800, inMass. Foro it., 2012, 561;
Cass., sez. lav., 28 luglio 2011, n. 16610, in
Mass. Giust. civ,, 2011, 1130; Cass., sez. lav.,
13 aprile2011, n. 8465, ivi, 595; Cass., sez.
lav., 28 aprile 2010, n. 10164, in Lav. Giur.,
2010, 725; Cass., sez. lav., 3 ottobre 2008, n.
24584, ivi, 2009, 195; App. Milano, 15 marzo
2002, ivi, 2002, 1008; Trib. Roma, 10 agosto
2006, ivi, 2006, 1240 s

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