L’analisi svolta dalla S. C. in tema di obblighi e
responsabilita ` dei coordinatori nell’ambito dei
cantieri temporanei o mobili appare sempre
piu` approfondita e incalzante (per un resoconto della giurisprudenza in materia, Guariniello,Il
T.U. Sicurezza sul Lavoro commentato con la giurisprudenza integrato con i commenti al Codice
penale (artt. 434, 437, 449, 575, 582, 589,
590), quinta edizione, Milano, 2013, 542 s. e 550 s., cui aggiungere Cass. 16 maggio 2013,
Catale e altri, e Cass. 26 aprile 2013, Mongelli,
in Isl, 2013, 8-9, 456).
La sentenza qui annotata considera un caso in
cui un coordinatore per l’esecuzione dei lavori,
condannato per un duplice infortunio conseguente al ribaltamento di un ponteggio, rileva
a sua discolpa che, «oltre ad aver regolarmente
redatto il piano di sicurezza e di coordinamento previsto dall’articolo 91 D.Lgs. n. 81/2008,
prescrivendo in esso l’obbligo di montare il
ponteggio secondo lo schema riportato nella
relativa autorizzazione ministeriale, aveva anche
verbalizzato, in occasione di un sopralluogo, la
prescrizione rivolta all’impresa esecutrice dei lavori di verificare gli ancoraggi, il cui corretto
serraggio, assicurando la stabilita `dell’impalcatura, avrebbe evitato il ribaltamento», che «l’articolo 92 D.Lgs. n. 81/2008 impone al coordinatore per l’esecuzione di verificare, con idonee
azioni di coordinamento e di controllo, l’applicazione da parte dell’impresa appaltatrice delle
disposizioni contenute nel piano di sicurezza,
disposizione che egli ha osservato allorche´,in
sede di controllo, disponeva, appena due giorni
prima dell’infortunio, che fossero verificati gli
ancoraggi», e che «la norma in esame non impone l’obbligo a carico del coordinatore per la
sicurezza di verificare materialmente l’esecuzione delle operazioni che aveva prescritto, ne´
tantomeno di eseguirle personalmente».«Pretendere che, dopo aver dato la disposizione,
impartita, nel caso in esame, per iscritto, in un
verbale di sopralluogo, lo stesso dovesse verificare anche l’esecuzione, significa sostituire al
precetto imposto dalla normativa in esame al
coordinatore per la sicurezza, altro obbligo imposto dalla legge all’impresa esecutrice dei lavori, non esigibile da parte del coordinatore
per la sicurezza».
La sez. IV ribatte che «la responsabilita` del
coordinatore e` stata correttamente ritenuta
per aver omesso le necessarie concrete verifiche circa il corretto montaggio del ponteggio,
pur avendo egli prescritto nel piano operativo
di sicurezza redatto, i criteri di installazione dell’impalcatura». Insegna che «il coordinatore per
l’esecuzione dei lavori e ` titolare di una autonoma posizione di garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente individuati, si affianca a
quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche, senza sovrapporsi, nell’ottica di un rafforzamento della tutela dell’incolumita` dei lavoratori, attraverso la previsione
di una figura con compiti di coordinamento e
controllo», e che «in tale veste, il coordinatore
per l’esecuzione dei lavori ha non soltanto
compiti organizzativi e di raccordo tra le imprese che collaborano alla realizzazione dell’opera,
ma deve anche vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese delle prescrizioni del
piano di sicurezza e della scrupolosa attuazione
delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumita`dei lavoratori». Chiarisce che, «pur non richiedendo un obbligo di presenza continuativa
in cantiere, il coordinatore per l’esecuzione dei
lavori, nel corso dei periodici accessi, deve informarsi scrupolosamente sullo sviluppo delle
opere, verificando specificamente, per ciascuna
fase, l’effettiva realizzazione delle programmate
misure di sicurezza e svolgendo una concreta e
puntuale azione di controllo sulla loro osservanza, la cui omissione comporta la sua responsabilita ` in ordine ai sinistri dipendenti dalla
mancata predisposizione delle misure provvisionali». Spiega che, «facendo applicazione di
tali principi al caso in esame, si deve ritenere
inidonea ad escludere la responsabilita ` del
coordinatore la circostanza che egli avesse indicato nel verbale di sopralluogo le prescrizioni
circa il corretto montaggio dell’impalcatura, date all’impresa appaltatrice, in quanto era obbligo dell’imputato nella sua qualita` di verificare
che tali prescrizioni impartite fossero state effettivamente attuate», e cio ` perche´ «egli, quale
responsabile per la sicurezza, avrebbe dovuto
vigilare sulla corretta adozione delle misure di
sicurezza attraverso una presenza assidua, se
non quotidiana, sul cantiere, quantomeno nelle
fasi piu ` complesse della lavorazione tali da
esporre i lavoratori a rischi per la loro incolumita `». Nota che «questa e` evidentemente mancata se e` vero che il ponteggio non e` stato
montato in conformita` delle prescrizioni e
che la pesante macchina taglia mattoni e` stata
appoggiata su una mensola inidonea a reggerne
il peso anche in rapporto alla fragilita `strutturale
di quell’impalcatura, per come montata». E
conclude che «non e`certo sufficiente prevedere nel piano di sicurezza le corrette modalita `di
montaggio del ponteggio se a questa previsione non si accompagna la verifica in concreto
da parte del responsabile della sicurezza dell’osservanza delle prescrizioni, non semplicemente affidata ad un verbale di prescrizioni in
sede di sopralluogo
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