domenica 2 febbraio 2014

4/2014 - Legge di stabilita` 2014 Tassazione dei redditi da lavoro: nuove detrazioni Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti- Consulenti del lavoro



La legge 27 dicembre 2013,
n. 147 (Legge di stabilita`
2014), recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», pubblicata sul S.O.
alla Gazzetta Ufficiale n. 302
del 27 dicembre 2013, e` formata da un unico articolo
composto da 749 commi. Alcuni interventi interessano il
Testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917 (Tuir), a cui sono apportate modifiche che, per quanto attiene la tassazione dei
redditi da lavoro interessano,
in particolare, gli articoli 10,
13, 51, 54 e, seppure indirettamente, l’articolo 3 per
quanto attiene i redditi derivanti dal lavoro prestato dai
c.d. «frontalieri».
Nuove detrazioni
di imposta
Dal 1º gennaio 2014 cambiano le detrazioni per lavoro
dipendente. Poiche´la modifica interessa solo i commi 1 e
2 dell’articolo 13 del Tuir, le
nuove detrazioni non si applicano ai percettori di trattamenti pensionistici. Il comma 127 dell’articolo unico
della legge di stabilita` introduce, al comma 1 dell’articolo 13, le seguenti modifiche:
a) al comma 1, alla lettera
a), le parole: «1.840 euro»
sono sostituite dalle seguenti: «1.880 euro»;
b) al comma 1, le lettere b) e
c) sono sostituite dalle seguenti:
«b) 978 euro, aumentata del
prodotto tra 902 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo e`superiore a 8.000 euro
ma non a 28.000 euro;
c) 978 euro, se il reddito
complessivo e` superiore a
28.000 euro ma non a
55.000 euro; la detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 27.000 euro».
Il comma 2 dell’articolo 13
del Tuir e`, invece, abrogato.
Dal primo gennaio 2014,
pertanto, per l’applicazione
delle detrazioni per lavoro
subordinato si utilizzano le
seguenti formule:
da 0 a 8000 euro = 1880
da 8000 a 28000 euro =
978 +½902 (28000 - reddito complessivo) / 20.000) ;
da 28000 a 55000 euro =
978 ½(55000 reddito
complessivo) /27000 .
Le detrazioni di cui sopra interessano i redditi conseguiti
a norma dell’art. 49, per prestazioni di lavoro dipendente,
con esclusione di quelli da
pensione e art. 50, comma 1
lett. a), b), c), c-bis), d), hbis) e l):
soci di cooperative di produzione e lavoro e delle altre
cooperative di cui all’art. 50,
comma 1, lett. a), (sempre
che il rapporto, diverso da
quello associativo, intercorrente con la cooperativa, sia
di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e
continuativa);
lavoratori che percepiscono indennita` da terzi in relazione a prestazioni rese in
connessione alla loro qualita`
di lavoratori dipendenti [art.
50, comma 1, lett. b)];
percettori di borse di studio, di premi o di sussidi corrisposti per fini di studio o di
addestramento professionale
[art. 50, comma 1, lett. c)];
collaboratori coordinati e
continuativi, con o senza modalita` a progetto [art. 50,
comma 1, lett. c-bis)];
sacerdoti [art. 50, lett. d)];
titolari di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza complementare [art. 50,
lett. h-bis)];
lavoratori impiegati in attivita`socialmenteutili[art. 50,
lett. l)].
Modalita`
di tassazione
Nulla cambia per quanto attiene le aliquote applicabili
per la determinazione dell’imposta (articolo 11 del
Tuir) e le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12). Pertanto l’imposta lorda e ` determinata, anche per l’anno
2014, applicando al reddito
complessivo, al netto degli
oneri deducibili di cui all’articolo 10 dello stesso Tuir le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a)fino a 15.000 euro, 23 per
cento;
b)oltre 15.000 euro e fino a
28.000 euro, 27 per cento;
c)oltre 28.000 euro e fino a
55.000 euro, 38 per cento;
d)oltre 55.000 euro e fino a
75.000 euro, 41 per cento;
e)oltre 75.000 euro, 43 per
cento.
L’imposta non risulta dovuta
se alla formazione del reddito
complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non
superiori a 7.500 euro, goduti
per l’intero anno, redditi di
terreni per un importo non
superiore a 185,92 euro e
quello dell’unita` immobiliare
adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
L’imposta netta si determina
applicando sull’imposta lorda le detrazioni previste negli
articoli 12, 13, 15 e 16 del
Tuir, nonche´ in altre disposizioni di legge. Dall’imposta
netta si detrae altresı` l’ammontare dei crediti d’imposta
spettanti al contribuente a
norma dell’articolo 165 Tuir.
Se l’ammontare dei crediti
d’imposta e` superiore a quel  lo dell’imposta netta il contribuente ha diritto, a sua
scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dall’imposta relativa al periodo
d’imposta successivo o di
chiederne il rimborso in sede
di dichiarazione dei redditi.
Di regola la detrazione per i
figli spetta nella misura del
50 per cento a ciascun genitore non legalmente ed effettivamente separato. E
`
venuta
infatti meno la facolta `, prevista fino al periodo di imposta
2006, dei coniugi di ripartire
liberamente fra di loro le detrazioni spettanti, cosı ` sfruttando al meglio il beneficio
fiscale che ne poteva derivare. Costituisce eccezione a
tale regola la possibilita ` da
parte dei genitori di accordarsi differentemente in merito
alla destinazione della detrazione, destinando l’intero
ammontare della detrazione
al coniuge con reddito piu`
elevato.
In caso di separazione legale
ed effettiva o annullamento,
scioglimento o cessazione
agli effetti civili del matrimonio: la detrazione spetta al
coniuge affidatario, o meglio, in caso di affidamento
del figlio ad uno solo dei genitori, la detrazione spetta interamente al genitore affidatario salvo la possibilita ` di
un diverso accordo. Tale accordo puo` essere finalizzato
a ripartire la detrazione nella
misura del 50% ovvero ad attribuire l’intera detrazione al
genitore che ha il reddito
piu` elevato.
Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione e` ripartita tra i genitori
nella misura del 50%, salvo
la possibilita ` di un diverso
accordo. Tale accordo puo`
avere il contenuto di attribuire l’intera detrazione al genitore che ha il reddito piu ` elevato.
Al di fuori delle predette ipotesi, la norma prevede, in caso di imposta incapiente del
genitore che ha diritto alla
detrazione, la possibilita` di
devolvere in favore dell’altro
genitore la detrazione non
fruita per incapienza anche
parziale dell’imposta e che
quest’ultimo, salvo diverso
accordo, e` tenuto a riversare
al genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione o, in caso di affidamento
congiunto, un importo pari
al 50% della detrazione stessa.
Al verificarsi di tale condizione, la rinuncia da parte
del genitore con imposta incapiente a fruire della detrazione spettante in favore dell’altro, non opera automaticamente, ma deve essere portata a conoscenza dell’altro
genitore e presuppone un’intesa tra i genitori, i quali devono rendere reciprocamente
note le rispettive condizioni
reddituali.
Detrazione per
carichi di famiglia
L’art. 12 Tuir, non modificato dal D.D.L. di Stabilita ` pe il 2014, prevede delle detrazioni per il coniuge, i figli e
gli altri familiari a carico parametrate al reddito complessivo del contribuente.
Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri
della famiglia che nel corso
dell’anno solare oggetto della dichiarazione hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a
2.840,51 euro, al lordo degli
oneri deducibili.
Nel limite di reddito di
2.840,51 euro che il familiare
deve possedere per essere
considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche le seguenti somme,
che non sono comprese nel
reddito complessivo:
le retribuzioni corrisposte
da Enti e Organismi internazionali, da Rappresentanze
diplomatiche e consolari, da
Missioni, dalla Santa Sede,
dagli Enti gestiti direttamente
da essa e dagli Enti centrali
della Chiesa Cattolica;
la quota esente dei redditi
di lavoro dipendente prestato
nelle zone di frontiera ed in
altri Paesi limitrofi in via
continuativa e come oggetto
esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti
nel territorio dello Stato;
il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato
ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime
fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita ` (art. 27,
commi 1 e 2, D.L. n. 98/
2011);
il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato
ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le
nuove attivita` produttive
(art. 13, legge n. 388/2000 -Finanziaria 2001);
il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca
sulle locazioni.
Mentre non deve essere considerato il reddito degli immobili sfitti (rendita catastale) assoggettati ad Imu (imposta municipale unica) prevista dal D.Lgs. n. 23/2011.
Possono essere considerati
familiari a carico, anche se
non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:
Franchigia
per i lavoratori
frontalieri
Dall’anno 2014 la deduzione
di 6.700 euro dal reddito dei
lavoratori c.d. «frontalieri»,
diventa definitiva. Il comma
175 dell’articolo 1 della legge di stabilita`ripropone l’importo che era stato cosı`ridotto - dai precedenti 8.000 euro
- dalla legge n. 228/2012,
che ne aveva anche fissato
la decadenza al 31 dicembre
2013. Fino all’anno 2002,
peraltro, detti redditi erano
esclusi dalla base imponibile
ai sensi dell’art. 3, comma
2, della legge 23 dicembre
2000, n. 388 e dell’art. 9,
comma 23, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
L’Agenzia delle entrate (circ.
n. 2/E/2003) ha precisato che
la deduzione si riferisce ai
soli redditi percepiti dai lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e quotidianamente si recano all’estero in
zone di frontiera (quali ad
esempio, Francia, Austria,
San Marino, Stato Citta` del
Vaticano) o in paesi limitrofi
(quali ad esempio il Principato di Monaco) per svolgere la
prestazione di lavoro.
Dalla circostanza che il reddito di lavoro dipendente
prestato in zone di frontiera
non concorre alla formazione
del reddito complessivo fino
al limite di 6.700 euro deriva
la conseguenza che, ai fini
del calcolo dell’imposta, occorre riferirsi alle somme
percepite, al netto di 6.700
euro, e su tale importo applicare le detrazioni spettanti.
Non rientrano nella definizione di lavoratori frontalieri
quei dipendenti che, seppure
residenti in Italia, in forza di
uno specifico contratto, prestano la propria attivita` all’estero in via esclusiva e continuativa, soggiornando all’estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di
un periodo di 12 mesi. Per
questi lavoratori si rende, in
vece, applicabile il particolare regime di tassazione previsto dall’art. 51, comma 8-bis,
del Tuir.
Per l’anno 2014 le retribuzioni convenzionali sono state
fissate con il decreto interministeriale del 23 dicembre
2013, in misura comunque
non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria,
raggruppati per settori omogenei.
Le Convenzioni contro le
doppie imposizioni possono
dettare regole particolari per
quanto attiene il regime fiscale del reddito dei lavoratori frontalieri. La Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Austria, per
esempio, definisce frontaliero chi attraversa abitualmente
la frontiera per recarsi al lavoro. La Convenzione contro
le doppie imposizioni tra Italia e Francia definisce le zone
di frontiera alle quali si applica il regime fiscale dei frontalieri e indica a tal fine le regioni Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria, confinanti con i
dipartimenti dell’Alta Savoia, Savoia, Alte Alpi, Alpi
dell’Alta Provenza ed Alpi
Marittime.
L’Accordo tra la Svizzera e
l’Italia, concluso il 3 ottobre
1974, considera frontalieri
solo i lavoratori che quotidianamente si recano dalla
propria residenza, sita in un
Comune prossimo al confine, nell’ambito della fascia
di 20 Km dallo stesso, in
uno dei Cantoni confinanti
con l’Italia (Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Va lese). Peraltro, l’Accordo
con la Svizzera prevede la
tassazione esclusiva nello
Stato ove e` svolta l’attivita`
da lavoro dipendente, con
esclusione da imposizione
nello Stato di residenza. Solo per quanto attiene i «frontalieri» come avanti considerati la tassazione si applica
solo in Svizzera, ed e` quest’ultima che provvede a ristornare parte del gettito ai
Comuni italiani confinanti,
elencati con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Al di
fuorididettafascia,ilreddito e ` tassato sia in Svizzera
che in Italia, fermo restando
cheilregimedeifrontalieri
si rende applicabile, in Italia,
solo in quanto vi sia l’effettivo rientro quotidiano dalla
Svizzera all’Italia. Questi lavoratori hanno titolo alla
franchigia di 6.700 euro e
possono scomputare il credito derivante dalle imposte
assolte, in via definitiva, in
Svizzera.
Tassazione redditi
atleti professionisti
Ai fini della determinazione
del reddito da lavoro dipendente prestato dagli atleti
professionisti, si considera
anche il costo dell’attivita` di
assistenza sostenuto dalle societa` sportive professionistiche nell’ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli stessi
atleti, nella misura del 15
per cento, al netto delle somme versate dall’atleta professionista ai propri agenti per
l’attivita ` di assistenza nelle
medesime trattative. Lo prevede il comma 160 della legge di stabilita` 2014 che aggiunge, all’articolo 51 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, il
comma 4-bis.
Appare utile sottolineare
che, salvo casi particolari,
la prestazione a titolo oneroso dell’atleta professionista costituisce oggetto di
un contratto di lavoro subordinato regolato dalle
norme di cui alla legge n.
91 del 1981 e che, pertanto,
i compensi percepiti dall’atleta costituiscono redditi
di lavoro dipendente, soggetti alla disciplina dell’articolo 51 del Tuir, fermo restando che, per espressa
previsione del comma 161
della legge di stabilita` in
commento, il nuovo comma
4-bissi applica dal periodo
di imposta in corso al 31 dicembre 2013.
Si segnala, inoltre, che il reddito derivante dall’attivita`
sportiva professionistica e`
stato oggetto della recente
circolare dell’Agenzia delle
entrate, n. 37/E/2013.




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