domenica 2 febbraio 2014

5/2014 - Accesso agli atti ispettivi

Dopo aver tratteggiato la disciplina generale del diritto
di accesso, con particolare riguardo agli atti di gestione
del rapporto di lavoro ed alla
legittimazione delle organizzazioni sindacali (1), nel presente contributo ci si soffermera` sulla questione dell’ostensibilita` o meno delle denunce e dei documenti istruttori acquisiti dall’Ispettorato
del lavoro, nel corso dell’attivita` prodromica all’emanazione dei provvedimenti sanzionatori a carico dei datori
di lavoro inadempienti rispetto agli obblighi previdenziali.
Questione mai sopita nella
giurisprudenza, talvolta incline all’ostensione piu` spinta e
talaltra posta a strenuo baluardo del piu ` stretto riserbo,
sintomo evidente di un ondivago sentire sociale, diversamente trasfuso, di volta in
volta nel diritto positivo dal
legislatore.
Non e` un caso, probabilmente, che la recente posizione di
chiusura dimostrata dai Giudici di Palazzo Spada, con
la pronuncia dalla quale origina la circolare 8 novembre
2013, n. 43, della Direzione
ispettiva del Ministero del lavoro, intervenga all’indomani della legge 6 novembre
2012, n. 190 (2), recanteDisposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell’illegalita ` nella
pubblica amministrazione,
pubblicata nella Gazzetta ufficiale 13 novembre 2012,
n. 265, ed in vigore dal successivo 28 novembre, con la
quale il Parlamento, pur dando rinnovato impulso alla
trasparenza della Pubblica
Amministrazione (3), ha
nondimeno introdotto l’articolo 54 bis nel D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, obbligando a garantire l’oblio del
dipendente che denunci reati
o episodi di malaffare all’interno dell’Ente di appartenenza, a tutela sia della sua
integrita ` psicofisica e professionale, al fine di scongiurare
ritorsioni, sia dell’interesse
generale ad incentivare la
collaborazione di tutti i lavoratori nell’epurazione della
compagine burocratica e politica.
Esigenze che sottendono all’omologa fattispecie di che
trattasi.
Regolamento
sugli atti sottratti
all’accesso
Ottemperando all’articolo
24, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241, che, dopo aver affermato la generale
ostensibilita` degli atti amministrativi, rimette l’individuazione di quelli segretati a ciascuna Amministrazione con
proprio regolamento (salvo
quelli direttamente indicati
dalla medesima legge n.
241/1990), con D.M. 4 novembre 1994, n. 757, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
20 gennaio 1995, n. 16, ed
in vigore dal giorno successivo, il Ministero del lavoro ha
varato il Regolamento concernente le categorie di documenti dallo stesso formati o
stabilmente detenuti sottratti
al diritto d’accesso.
Tra questi, a mente dell’articolo 1, a presidio della vita
privata e della riservatezza
di persone fisiche, di persone
giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni, il decreto
citato individua:
a)i documenti contenenti notizie sulla programmazione
dell’attivita` di vigilanza,
nonche´ sulle modalita` ed i
tempi di svolgimento di essa;
b)i documenti contenenti le
richieste di intervento dell’Ispettorato del lavoro;
c)i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle
attivita` ispettive, quando dalla loro divulgazione possano
derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori
o di terzi;
d)i documenti contenenti notizie riguardanti le aziende
pubbliche o private quando
la loro divulgazione possa
portare effettivo pregiudizio
al diritto alla riservatezza o
provocare concretamente
una indebita concorrenza;
e)le relazioni ispettive presso gli enti previdenziali ed
assistenziali;
f) i verbali di ispezione alle
societa` cooperative;
g)i documenti riguardanti il
lavoratore e contenenti notizie sulla sua situazione familiare, sanitaria, professionale,
finanziaria, sindacale o di altra natura, sempreche ´ dalla
loro conoscenza possa derivare effettivo pregiudizio al
diritto alla riservatezza;
h)i documenti riguardanti il
dipendente dell’amministrazione e contenenti notizie
sulla sua situazione familiare, sanitaria, professionale,
finanziaria, sindacale o di altra natura, sempreche ´ dalla
loro conoscenza possa derivare effettivo pregiudizio al
diritto alla riservatezza.
Quanto alla durata della segretazione, ferma la singolare disciplina riservata agli atti
di cui alle lettere g) ed h), per
i quali cessa allorquando costituiscano, rispettivamente,
titoli per l’avviamento al lavoro o per la partecipazione
a pubblici concorsi, per tutti
gli altri, il successivo articolo
2, del D.M. n. 757/1994, ne
sancisce la sottrazione all’accesso per il periodo decorrente dalla data del provvedimento che chiude il procedimento di cui essi fanno parte,
della seguente durata:
a)cinque anni;
b)cinque anni, o finche´ perduri il rapporto di lavoro nella ipotesi che la richiesta di
intervento provenga da un lavoratore o abbia comunque
ad oggetto un rapporto di lavoro;
c)finche ´ perduri il rapporto
di lavoro, salvo che le notizie
contenute nei documenti di
tale categoria risultino a
quella data sottoposti al segreto istruttorio penale;
d)fino a quando sussista il titolare del diritto alla riservatezza;
e)cinque anni, salvo che le
notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino a quella data sottoposte al
segreto istruttorio penale;
f) cinque anni, salvo che le
notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino a quella data sottoposti al
segreto istruttorio penale;
g)finche ´ e` in vita il titolare
del diritto alla riservatezza;
h)finche ´ e` in vita il titolare
del diritto alla riservatezza.
Primi indirizzi
applicativi
del Ministero
Sono ancora attuali le prime
direttive del Servizio centrale
ispettorato del lavoro sulla
corretta applicazione del
D.M. n. 757/1994, di cui alla
circolare 19 marzo 1999, n.
22, incentrata sui due peculiari aspetti dell’attivita ` ispettiva e della tutela della privacy, nonche´ della tutela della
privacy e del diritto di accesso.
In disparte il primo, che esula
dallo specificofocus di interesse, sul secondo il Dicastero rammenta che, per espressa previsione della legge 31
dicembre 1996, n. 675, recante il cd. Codice della tutela dei dati personali (rifluito
nel D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196), il diritto di accesso
agli atti deve essere disciplinato, nei limiti della compatibilita`, dalla legge n. 241/
1990 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al
D.P.R. 27 giugno 1992, n.
352 (oggi sostituito dal
D.P.R. 12 aprile 2006, n.
184).
Conseguentemente, per
quanto attiene specificamente all’attivita ` di vigilanza,
l’actio ad exhibendumdeve
ritenersi assentita secondo le
modalita` ed i termini previsti
dal menzionato regolamento
ministeriale n. 757/1994,
previo accertamento dei requisiti dell’istanza, che dovranno attenere all’attualita`
ed alla concretezza dell’interesse da tutelare correlata all’atto richiesto, senza il quale
sarebbe irrimediabilmente
compromessa.
In particolare, evidenzia il
Dicastero, l’articolo 2, del
D.P.R. n. 352/1992, peraltro
sostanzialmente immutato
nella novellata versione dell’attuale regolamento, stabilisce che l’esercizio del diritto
de quodeve risultare ancorato ad una situazione giuridicamente rilevante, che abbia
i caratteri della personalita ` e
della concretezza.
Quindi l’interessato e` tenuto
non solo ad identificare se
stesso e gli estremi del documento oggetto della richiesta
ovvero altri elementi che ne
consentano l’individuazione,
ma anche a specificare l’interesse sotteso all’ostensione.
Pertanto, la circolare sollecita
i funzionari a verificare che
la domanda di accesso a
uno o piu` atti o documenti
sia motivata o sufficientemente esplicativa in ordine
alla sussistenza di siffatto interesse, respingendo, dunque,
quelle ingiustificate o prive
dei requisiti prescritti dalla
legge, e comunque differendole quante volte l’attivita`
ispettiva sia in corso e i documenti richiesti siano stati
acquisiti o prodotti al suo interno.
Infatti, l’articolo 24, comma
6, della legge n. 241/1990 e
l’articolo 7, comma 2, del
D.P.R. n. 352/1992, prevedono la facolta` di differimento
dell’accesso ai documenti
amministrativi, quando la loro conoscenza possa gravemente ostacolare o compromettere lo svolgimento e il
buon andamento dell’azione
amministrativa.
Difatti, considerata la delicatezza e la riservatezza dell’attivita ` ispettiva nella fase accertativa (acquisizione di dichiarazioni, esame e raccolta
di dati e documenti, ecc.), la
conoscenza degli atti gia`
compiuti potrebbe gravemente turbare o compromettere il
proseguo degli accertamenti.
Il Ministero, tuttavia, gia ` con
la risalente circolare, richiama l’attenzione su quei casi
in cui si contrappongono, da un lato, l’interesse pubblico
all’informazione e, dall’altro,
l’aspirazione privata alla riservatezza in ordine ai dati
intimi della vita privata e relazionale, e sul contemperamento dei quali la giurisprudenza non e` pervenuta ad
univoci approdi.
Bilanciamento che, osserva il
Servizio ispettivo, nell’ipotesi del diritto di difesa e` direttamente risolto dal legislatore
all’articolo 24, comma 2, lett.
d), della legge n. 241/1990,
laddove accorda prevalenza
all’accesso degli interessati
agli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui
conoscenza sia necessaria
per curare o per difendere i
loro interessi giuridici, ritenendo recessivo quello, opposto, della riservatezza dei
terzi cui i documenti stessi
afferiscano.
Mentre, per le altre ipotesi, e`
risolto dal D.M. n. 757/1994,
nel quale, rammenta la circolare n. 22/1999, tra le categorie di atti sottratti al diritto di
accesso, in relazione alla esigenza di salvaguardare la riservatezza delle persone, figurano quelli contenenti notizie acquisite nel corso delle
attivita` ispettive, quando dalla loro divulgazione possano
derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori
o di terzi.
In questo caso, l’accesso viene differito al momento in
cui il rapporto di lavoro venga a cessare, salvo che le notizie contenute nei documenti
di quel tipo risultino a quella
data sottoposti a segreto
istruttorio.
Fermo restando, conclude la
nota, che sono comunque da
ritenere esclusi dal diritto di
accesso gli atti relativi a fatti
che possono configurare illeciti penali, i quali, come tali,
sono oggetto di informativa
all’Autorita` giudiziaria (articolo 8, comma 4, lett. c) del
D.P.R. n. 352/1992), e sono
coperti da segreto ai sensi
dell’articolo 392 del c.p.p. fino alla chiusura delle indagini preliminari (ossia fino alla
richiesta di archiviazione o di
rinvio a giudizio).
Circolare
n. 43/2013
Le considerazioni gia` svolte
tre lustri or sono, sono state
aggiornate e puntualizzate
dal Ministero del lavoro con
la piu ` recente circolare 8 novembre 2013, n. 43, che,
muovendo da una quasi contemporanea decisione del Supremo Consesso di giustizia
amministrativa, ne registra
le oscillazioni tra due opposte tendenze, l’una incline alla totale trasparenza, l’altra al
riserbo degli atti ispettivi, ivi
incluse le denunce e le dichiarazioni dei lavoratori.
Tesi ostensiva
Il Dicastero osserva che, nel
recente passato, e ` prevalsa
tra i giudici amministrativi
la tesi dell’ammissibilita ` dell’accesso alle dichiarazioni
rese dai lavoratori in sede di
verifica ispettiva, sul presupposto che l’esigenza di riservatezza e di protezione dei
dipendenti intervistati fosse
recessiva a fronte del diritto
esercitato dal richiedente per
la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso risultasse necessario alla difesa
di quel medesimo interesse (4).
In particolare, i Giudici di
Palazzo Spada hanno cassato
i provvedimenti con i quali i
diversi Enti titolari del potere
ispettivo hanno denegato
l’accesso agli atti istruttori richiamando i relativi regolamenti approvati ai sensi del
menzionato articolo 24 della
legge sul procedimento amministrativo.
In tali ipotesi hanno ritenuto
che le finalita` sottese alla
preclusione, fondate sull’esigenza di assicurare la tutela
della riservatezza dell’identita ` dei lavoratori denuncianti,
onde evitare possibili ritorsioni datoriali, fossero recessive rispetto al diritto costituzionale di difesa dei propri
interessi giuridici, contemplato espressamente come
deroga alla segregazione dall’articolo 24, comma 7, della
legge n. 241/1990 (5).
Tanto, anche in considerazione della possibilita` di riequilibrare gli opposti interessi
attraverso l’ostensione delle
dichiarazioni testimoniali e
delle denunce con l’omissione dell’identificazione del dichiarante.
Accorgimento la cui idoneita`
ad ovviare ai rischi di ritorsione, a giudizio della magistratura amministrativa, non
deve e non puo` essere oggetto di valutazione in sede di
disciplina dell’accesso, stante
la chiarezza del tenore letterale della legge nel senso di
assicurare la massima trasparenza.
Salvo specifica e rigorosa allegazione, a cura dell’Ufficio
denegante l’ostensione, che
nel caso concreto, per la particolare tipologia del rapporto di lavoro, non sia altrimenti tutelabile la posizione del
lavoratore coinvolto.
Ipotesi che potrebbero riscontrarsi, ad esempio, nel
caso di rapporti di impiego
a termine, laddove potenzialmente il diritto di difesa del
lavoratore e ` minorato in caso
di azione ritorsiva del datore
di lavoro, anche nella forma
del mancato rinnovo del rapporto.
Ne´, secondo la teorica in di samina, la prevalenza del diritto di difesa, in proiezione
giurisdizionale, dei propri interessi giuridicamente rilevanti necessita, nel caso, di
specificazione ulteriore delle
concrete esigenze di difesa
perseguite dal datore di lavoro che eserciti l’actio ad exhibendum, essendo tale specificazione sufficientemente
contenuta nell’allegazione, a
base della richiesta di accesso effettivamente inoltrata,
che la conoscenza delle dichiarazioni e` necessaria per
approntare la difesa in sede
di azione di accertamento
della legittimita`o meno degli
illeciti amministrativi e delle
conseguenti sanzioni addebitati a carico delle imprese.
Tesi riservata
Di opposto tenore altro
orientamento giurisprudenziale (6), secondo il quale in
materia di accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di verifica ispettiva,
deve reputarsi legittimo il diniego opposto dalla direzione
ispettiva a motivo della salvaguardia di possibili azioni
pregiudizievoli, recriminatorie o di pressione nei confronti dei lavoratori e collaboratori della societa`.
Opzione che, peraltro, non
mina le esigenze, pur pregevoli, di trasparenza e di difesa, atteso che l’articolo 24,
della legge n. 241/1990, contempla espressis verbis dei
casi di esclusione, tra cui, al
comma 6, lett. d), proprio
quelli inerenti «documenti
che riguardano la vita privata
o la riservatezza di persone
fisiche, persone giuridiche,
gruppi, imprese e associazioni con particolare riferimento
agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale di cui siano in
concreto titolari, ancorche´ i
relativi dati siano forniti all’Amministrazione dagli
stessi soggetti a cui si riferiscono».
In tale ottica, il Consiglio di
Stato ritiene che «correttamente il D.M. n. 757/1994
inserisce fra tali categorie all’articolo 2 lett. b) e c) i documenti contenenti richieste
di intervento dell’Ispettorato
del lavoro nonche´ i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attivita`
ispettive, quando dalla loro
divulgazione possano derivare azioni discriminatorie a indebite pressioni o pregiudizi
a carico di lavoratori o di terzi».
Cosı` tale teorica conclude
per la legittima sottrazione
all’accesso degli atti ispettivi (7), essendo necessario
salvaguardare l’esigenza di
riservatezza di chi abbia reso
dichiarazioni, riguardanti se
stesso o altri soggetti, senza
autorizzarne la divulgazione,
non attendendo la sfera di interessi in questione alla sola
tutela delle posizioni del lavoratore ed essendo queste
ultime, comunque rilevanti
anche in rapporto all’ambiente professionale di appartenenza, piu` largamente inteso.
Detto in altri termini, deve
accordarsi prevalenza, nei
casi di specie, all’interesse
pubblico all’acquisizione di
ogni possibile informazione,
a tutela della sicurezza e regolarita`dei rapporti di lavoro
rispetto al diritto di difesa
delle societa` o imprese sottoposte ad ispezione.
Difatti, il primo, non potrebbe non essere compromesso
dalla comprensibile reticenza
di lavoratori, cui non si accordasse la tutela di cui si discute; mentre, il secondo, risulta comunque garantito
dall’obbligo di motivazione
per eventuali contestazioni e
dalla documentazione che
ogni datore di lavoro e`tenuto
a possedere.
Quanto poi agli eventuali accorgimenti (quali cancellature, stralci, omissisetc.) che,
in sede di ostensione dei dati,
l’Amministrazione potrebbe
adottare, secondo l’impostazione in disamina, essi sarebbero del tutto insufficienti a
tutelare la riservatezza dei dichiaranti laddove, soprattutto
in ipotesi di imprese di piccole dimensioni, il semplice
contenuto delle dichiarazioni
possa far risalire alla persona
che le ha rilasciate, facilmente individuabile attraverso,
per esempio, l’individuazione delle mansioni ricoperte
oppure la puntuale indicazione dell’orario di lavoro osservato, ovvero l’indicazione
degli altri colleghi appartenenti al medesimo reparto (8).
Tesi prevalente
del ‘‘caso per caso’’
La circolare n. 43/2013 segnala, tuttavia, che il Consiglio di Stato (9) ha assunto
una posizione piu` conciliante, affermando, entro certi limiti e previa valutazione motivata caso per caso, la legittimita ` del diniego di accesso
alle dichiarazioni dei lavoratori rese durante l’attivita `
ispettiva dei competenti uffici.
In particolare il Supremo
Consesso,nel ricordare come
le disposizioni in materia di
diritto di accesso mirino a
coniugare laratiodell’istituto, quale fattore di trasparenza e garanzia di imparzialita`
dell’Amministrazione, con il
bilanciamento da effettuare
rispetto ad interessi contrapposti, tra cui quello alla riservatezza, osserva che, nella fattispecie di che trattasi,
stante il regolamento approvato con D.M. n. 757/1994,
devono ritenersi sottratti all’ostensione i documenti
contenenti «le richieste di intervento dell’Ispettorato del
lavoro», nonche ´«i documenti contenenti notizie acquisite
nel corso delle attivita`ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare
azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a
carico di lavoratori o di terzi».
Sottrazione che, ancorche´apparentemente collidente con
il diritto di difesa di rango
costituzionale ai sensi dell’articolo 24 della Carta Fondamentale (10), e` legittima
alla stregua delle modifiche
apportate all’articolo 20,
comma 7, della legge n.
241/1990, dall’articolo 22
della legge n. 45/2001, dall’articolo 176, comma 1, del
D.Lgs. n. 196/2003 e dall’articolo 16, della legge n. 15/
2005, nella parte in cui specifica come non bastino esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire
l’accesso, dovendo quest’ultimo corrispondere ad una effettiva necessita ` di tutela di
interessi che si assumano lesi
ed ammettendosi solo nei limiti in cui sia «strettamente
indispensabile» la conoscenza di documenti, contenenti
«dati sensibili e giudiziari».
Di guisa che, conclude il
Collegio, resta rimessa all’Amministrazione procedente la valutazione «caso per
caso» della priorita` o meno
del diritto all’ostensione a
fronte di quello alla riservatezza, «non potendo affermarsi in modo aprioristico
una generalizzata recessivita`
dell’interesse pubblico all’acquisizione di ogni possibile informazione, per finalita ` di controllo della regolare
gestione dei rapporti di lavoro (a cui sono connessi valori, a loro volta, costituzionalmente garantiti), rispetto al
diritto di difesa delle societa`
o imprese sottoposte ad ispezione: il primo di tali interessi, infatti, non potrebbe non
risultare compromesso dalla
comprensibile reticenza di lavoratori, cui non si accordasse la tutela di cui si discute,
mentre il secondo risulta comunque garantito dall’obbligo di motivazione per eventuali contestazioni, dalla documentazione che ogni datore di lavoro e ` tenuto a possedere, nonche´ dalla possibilita`
di ottenere accertamenti
istruttori in sede giudiziaria».
A cio` aggiungasi, sotto il
profilo strettamente processuale, che, stante gli opposti
interessi coinvolti, ogni
eventuale ricorso per l’impugnazione della denegata
ostensione andra` notificato,
a pena di inammissibilita`,a
mente dell’articolo 116,
comma 1, c.p.a., ai lavoratori (11), quali soggetti realmente contro interessati, non
potendo ritenersi equipollente la notifica a terzi, eventuali
coobbligati in solido per il
pagamento delle sanzioni dovute per gli inadempimenti
previdenziali o di altra natura
accertati dal Dicastero all’esito dell’attivita` ispettiva di
che trattasi, assumendo, costoro, piuttosto, il ruolo di
cointeressati.
Conclusioni
L’orientamento da ultimo
propugnato dal Supremo
Consesso della magistratura
amministrativa sembra, come
anticipato in premessa, il piu`
armonico rispetto alla recente
evoluzione del diritto positivo, laddove, nel settore del
pubblico impiego, per la corrispondente, omologa esigenza di incentivare alla denuncia di reati patrimoniali e
non solo contro la Pubblica
amministrazione da parte
del dipendente, che, in quanto intraneus, ha maggiori
probabilita`di venirne a conoscenza, gli ha garantito la
pregnante tutela dell’anonimato introducendo nel Testo
unico di cui al D.Lgs. n.
165/2001, l’articolo 54
bis(12).
Articolo alla stregua del quale, salve le ipotesi di calunnia
o diffamazione, l’identita` del
pubblico dipendente che denuncia all’autorita`giudiziaria
o alla Corte dei conti, ovvero
riferisce al proprio superiore
gerarchico condotte illecite
di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di
lavoro, non puo `essere rivelata senza il suo consenso, e
sempre che la contestazione
dell’addebito disciplinare sia
fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla
segnalazione.
Qualora, poi, la contestazione disciplinare sia fondata,
in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identita` puo` essere rivelata solo se la sua
conoscenzasia assolutamen te indispensabile per la difesa
dell’incolpato.
Il medesimo dipendente denunciante, inoltre, non puo`
nemmeno essere sanzionato,
licenziato o sottoposto ad
una misura discriminatoria,
diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla
denuncia e l’adozione di misure discriminatorie e` segnalata al Dipartimento della
funzione pubblica, per i
provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
nell’amministrazione nella
quale le stesse sono state poste in essere.
Tutela rafforzata, quella poc’anzi tratteggiata, che non
puo` prescindere dalla segregazione degli atti e, indi, dal
divieto di ostensione degli
stessi, come precisa il quarto
ed ultimo comma del menzionato articolo, analogamente a quanto previsto nell’omologo caso degli atti acquisiti dal Ministero del lavoro nel corso dell’attivita`
ispettiva di sua competenza,
presso i datori di lavoro, anche privati, che traggano origine o fondamento probatorio sulle denunce dei relativi
dipendenti.
Segno che l’ordinamento ritiene, correttamente, prioritaria la garanzia dell’anonimato di coloro che, pur essendo,
per antonomasia, la parte debole del rapporto di lavoro,
nondimeno coadiuvano
l’Amministrazione nella tutela della sua integrita `, anche
patrimoniale e finanziaria,
denunciando il malaffare perpetrato in suo danno, vuoi
dai suoi stessi dipendenti o
organi (come nel caso dell’articolo 54 biscitato), vuoi
dai soggetti passivi di imposta (come nel caso del D.M.
n. 757/1994).
Presidi in difetto dei quali
anche tale ausilio collaborativo verrebbe probabilmente
meno, con grave nocumento
per l’interesse generale alla
legalita `, che, nell’attuale congiuntura economica, laddove
coinvolge anche l’aspetto
erariale, desta particolare allarme e sdegno sociale.

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