Il caso
Adducendo di aver lavorato alle dipendenze
del gestore di un distributore di carburante e,
in seguito, di essere stato licenziato verbalmente, un lavoratore chiedeva che fosse accertata
l’inefficacia del recesso con conseguente risarcimento del danno patito. Il Tribunale accoglieva
il ricorso e condannava la convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, dell’importo corrispondente alla retribuzioni dovute per il periodo intercorrente tra il 15 dicembre 2001 e il 22 ottobre 2002. La sentenza
di primo grado veniva pero` riformata dalla
Corte d’appello di Catanzaro con sentenza
del 21 maggio 2010. In particolare, i giudici
d’appello ritenevano che la formale qualificazione del rapporto come di natura subordinata,
attestata dalla documentazione prodotta (buste paga, modelli Cud, computo del trattamento di fine rapporto da parte della formale datrice), fosse frutto di accordo simulatorio essendo in concreto ravvisabile una collaborazione
coordinata e continuativa. Nel pervenire a tale
differente qualificazione, i giudici di merito attribuivano preminente rilevanza a una serie di
elementi quali l’avere il lavoratore, all’atto della
comunicazione del suo stato di malattia, redatto un inventario della merce esistente presso il
distributore, l’essere stato delegato all’incasso e
al prelievo sul conto aziendale della titolare,
compiti esulanti dalle mansioni di inquadramento come pompista, 4 livello del Ccnl, l’avere avuto la tenuta dei libri contabili relativi all’impianto di distribuzione, l’essersi la titolare
completamente disinteressata della gestione
dell’impianto e non avere mai impartito direttive a riguardo, nonche´ l’avere il lavoratore dichiarato di provvedere in via autonoma al reperimento di un sostituto in caso di sua assenza.
La decisione e i precedenti
Il lavoratore ricorre quindi in Cassazione con
tre motivi, dei quali particolarmente rilevanti risultano il primo e il terzo, rispettivamente basati sulla mancanza di prove circa la simulazione
del rapporto di lavoro subordinato, e sul fatto
che egli fosse addetto alla consegna dei libri
contabili alla titolare dell’impianto e non, invece, alla loro tenuta. Nell’affrontare la questione,
la Suprema Corte ricorda il proprio costante
insegnamento, a mente del quale, «ai fini della
qualificazione occorre indagare l’effettiva volonta ` negoziale delle parti emergente, oltre
che dalnomen iurisutilizzato, dalla valutazione
globale degli elementi che caratterizzano le
modalita` di svolgimento del rapporto», cosı`
Cass. 25 maggio 1998, n. 5214, inGiur. it.,
1999, 406. Quanto alla subordinazione, questa
puo` essere dichiarata sussistente laddove si riscontri l’esistenza del vincolo di assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, potere che comporta l’emanazione di ordini specifici, oltre che l’esercizio di un’assidua attivita`di
vigilanza e di controllo dell’esecuzione delle
prestazioni lavorative, come affermato, tra le
molte, da Cass. 16 gennaio 1996, n. 326, in
Mass. giur. it., 1996; nonche ´ da Cass. 15 giugno
1999, n. 5960, inMass. giur. it., 1999.
Con particolare riguardo al caso in cui la prestazione sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalita` di esecuzione, occorre far ricorso a criteri distintivi
sussidiari, quali la continuita `e la durata del rapporto, le modalita`di erogazione del compenso,
la regolamentazione dell’orario di lavoro, la
presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore:
cosı`Cass. 19 aprile 2010, n. 9251, in Ced Cassazione, 2010.
Infine, la Corte ha rammentato che per la qualificazione del contratto di lavoro come autonomo o subordinato ilnomen iuris attribuit dalle parti al rapporto puo` rilevare solo in concorso con altri validi elementi differenziali o in
caso di non concludenza degli altri elementi
di valutazione: cosı`Cass. 23 gennaio 2009, n.
1717, in Ced Cassazione, 2010; Cass. 9 gennaio 2001, n. 224, inMass. giur. it., 2001.
Ebbene, nel caso di specie, i giudici della Corte
territoriale hanno violato i principi su esposti,
avendo affermato la natura autonoma del rapporto sulla base di circostanze che sono state
ritenute poco significative in ordine all’assoggettamento al potere direttivo ed organizzativo
della parte datoriale oppure che risultavano
marginali al riguardo e comunque tali da richiedere approfondimenti alla luce del complessivo
atteggiarsi del rapporto tra le parti. In definitiva,
la Corte d’appello ha omesso di ricostruire le
ordinarie modalita`di svolgimento del rapporto,
attribuendo cosı`preminente rilevanza a circostanze relative a momenti particolari quali la redazione dell’inventario e la consegna dei libri
contabili, il che ha indotto i supremi giudici alla
cassazione della sentenza, con rinvio alla Corte
d’appello di Reggio Calabria.
In generale sull’argomento si vedano Cass. 16
maggio 2012, n. 7652, inDir. prat. lav., 2012,
42, 2689; Cass. 15 maggio 2012, n. 7517, in
Ced Cassazione, 2012; Trib. Milano 2 aprile
2012, inLav. giur., 2012, 8-9, 830; Cass. 21 marzo 2012, n. 4476, inPrat. lav., 2012, 19, 866,
con nota di Proietti Semproni; Cass. 5 marzo
2012, n. 3418, inDir. prat. lav., 2012, 36, 2300
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